ENRICO CATELLANI
La revisione dei Trattati
VENEZIA
»
Premiate Officine Grafiche Carlo Ferrari
La revisione dei Trattati
VENEZIA
Premiate Officine Grafiche Carlo Ferrari
1931 Anno IX E. F
L’ Assemblea puè eli tempo in tempo invitare
i Membri delia Lega e procedere ad un
nuovo esame tini Trattati diventati inap¬
plicabili o delle situazioni intemazionali
la cui durata possa mettere in pencolo
3a pace del mondo.
TATTO DELLA LEGA DELLE NAZIONI
(Art. 19)
U
Da molte parti ai elevano proteste contro chi accenna alla
opportunità od alla necessità di una revisione dei Trattati di
paee. Si protesta contro tale accenno come si farebbe in uno
Stato per una minaccia di tentativi rivoluzionari u come in una
Chiesa per un inizio di scisma o di eresia. Un quando si consi¬
dera ebbi ètti Tarn ente un tale movimento, si arriva ad un giudizio
del tutto diverso ; cioè a considerare non già come una minaccia
ma come una garanzia della pace la aspirazione che quelle pro¬
teste denunciano come fammi latri ce dì nuovi conflitti.
Che i Trattati, spero al mente quelli politici e territoriali, non
possano essere eterni, risulta dalla esperienza di tuttala storia;
che non possano essere indefinitamente duraturi corrisponde ad
un elementare principio dì ragione; poiché essi sono risultati
sintetici di più fattori clic, mutando in tutto od in parte, rendono
inevitabile un risultato sintetico diverso. Donde il principiodimite
della perpetuità ilei Trattati compendiato nella sottintesa clausola
378
E. CATELLANI
(2)
“ rebus sic stantibas che deve naturalmente effettuarsi non in¬
tendendo quelle res in un senso letterale ed assoluto, ma come
elementi precipui e genetici del Trattato del quale si tratta di
assicurare o di limitare in tutto od in parte la durata.
Perchè un Trattato sia sostanzialmente valido, è necessario che
l’oggetto ne sia giuridicamente, materialmente e moralmente pos¬
sibile. Se una di tali condizioni inizialmente manca, viene a mancare
fin da principio la validità del Trattato. Se una di tali deficienze
si manifesta piu tardi, il Trattato ne risulta infirmato e la parte
contraente gravata da quello può a buon diritto denunciarlo. Il
pericolo per la pace e per la giustizia deriva in tal caso dalla
possibilità della unilaterale affermazione subbiettiva ed arbitraria
di tale deficienza da parte dello Stato contraente che aspira a
liberarsi dalle obbligazioni per esso derivanti dal Trattato. In¬
fatti ciò che risulta secondo la esperienza e la ragione elemento
incerto non è la generica possibilità o necessità di una revisione
od abrogazione dei Trattati, ma la procedura che in tali casi
debba seguirsi per impedire che la mala fede o l’arbitrio di una
parte obbligata possa annullare la Convenzione che da questa era
stata liberamente e solennemente stipulata. A tale risultato non si
può giungere se non per mezzo del mutuo consenso delle parti che
hanno stipulato il Trattato o del prudente arbitrio di una auto¬
rità distinta dalla personalità degli Stati interessati, e ricono¬
sciuta da questi e dai terzi Stati come competente a decidere la
loro controversia analogamente alla competenza del giudice nelle
controversie fra i cittadini di uno Stato.
Come sono stati finora annullati o modificati molti Trattati
al mutar delle circostanze che ne aveano determinata la stipu¬
lazione ? Eccezionalmente con accordi pacifici fra gli interessati,
o colla decisione di un terzo designato a giudicare fra quelli da
un loro compromesso. Nella massima parte dei casi invece colla
guerra, per effetto della quale la parte soccombente deve adat¬
tarsi a subire in tutto od in parte la volontà dell’ avversario vin¬
citore adattandosi alle conseguenze della sconfitta e contribuendo,
coll’adattamento della propria volontà costretta dal prevalere
della forza avversaria, al tramonto dell’ ordine contestato ed alla
instaurazione di un ordine nuovo nei rapporti fra le parti in
conflitto. In tali eventualità, sovente inevitabili nella vita sociale
( 3 )
LA REVISIONE DEI TRATTATI
379
degli Stati, la revisione dei Trattati, ammessa come una legittima
possibilità nei rapporti internazionali e regolata anticipatamente
nella iniziativa e nella procedura con norme ammesse da tutti
gli Stati come giuste ed obbligatorie e fornite del presidio di
sicure garanzie di obbiettività, non potrebbe evidentemente consi¬
derarsi come una minaccia, ma piuttosto come un mezzo di tutela
della pace e della giustizia.
A ciò tende appunto l’articolo 19 del Patto della Lega delle
Nazioni, che può considerarsi davvero una garanzia della pace
perchè tende a sottoporre sempre ad una genesi pacifica quel
fenomeno della decadenza dei Trattati che è immanente in tutta
la storia delle relazioni internazionali. Secondo l’articolo 19 “ l’As¬
semblea della Lega delle Nazioni può, di tempo in tempo, con¬
sigliare agli Stati che formano parte della Lega, la riconsidera¬
zione di Trattati che siano diventati inapplicabili, e la conside¬
razione di condizioni internazionali la cui continuazione possa
costituire un pericolo per la pace del mondo
Lo Statuto della Lega delle Nazioni costituisce la prima
parte di tutti i Trattati di pace. L’articolo 19, nel prevedere la
nconsiderazione e la modificazione di patti e di condizioni, non
distingue Trattati da Trattati e condizioni da condizioni, e si
esprime in modo generale e senza limiti, estendendo la ammis¬
sione di tali possibilità di revisione e di riconsiderazione anche
agli ultimi I rattati di pace, riconoscendo che anche questi non
potranno essere eterni e limitandosi ad indicare la via che si
dovrà seguire per accertare la necessità della revisione e per de¬
terminare la procedura che si dovrà seguire per conseguirla.
Dopo la adozione del Patto della Lega delle Nazioni non
potrebbe pertanto affermarsi che l’accenno ad una revisione dei
Trattati costituisca una minaccia per l’ordine internazionale e
per la pacifica convivenza delle Nazioni. E la riprova di questa
verità si ha nel fatto che Y imperativo categorico della evidenza
ha, fin dal principio della entrata in vigore dei Trattati di pace,
eliminato o modificato talune delle disposizioni in quelli stessi
contenute. Basti accennare alla parte VII del Trattato di Ver¬
sailles (art. 227-230). L’ articolo 227 « metteva in istato d’ accusa
Guglielmo TI per una suprema offesa contro la moralità interna¬
zionale e la santità dei Trattati „, ed un tribunale speciale do-
380
E. CATELLANI
( 4 )
veva essere costituito per giudicarlo ed essere composto di cinque
giudici (rispettivamente designati dai cinque Stati alleati ed asso¬
ciati) i quali avrebbero giudicato senza essere legati da alcun
limite quanto alla pena da applicare. Gli Stati accusatori e giudici
avrebbero richiesto al governo olandese la estradizione dell’ im¬
putato. Questa clausola che sottometteva, dopo finita la guerra,
l’Imperatore ad una giurisdizione straniera e che lasciava agli
avversari, giudici e parte ad un tempo, l’arbitrio di determinare
la legge applicabile e misconosceva i diritti dei neutrali e la
santità del diritto di asilo, risultò sin da principio pertinente alla
categoria dei Trattati contemplati dall’articolo 19 del Patto come
inapplicabili e restò infatti senza alcuna applicazione. La Ger¬
mania negò il 29 Maggio 1919 ogni base legale a tale procedura
giudiziaria, e ciò un mese prima della firma del Trattato di pace,
notando che bisognava creare un diritto penale con efficacia
retroattiva per attribuire una parvenza di fondamento giuridico
a quel provvedimento. “ Il governo tedesco, diceva quella nota,
non può consentire che un tedesco sia sottoposto al giudizio di
un Tribunale speciale straniero, sia condannato in applicazione
di una legge eccezionale promulgata da Potenze straniere rispetto
a lui solo, legge che condurrebbe alla sua condanna per atti che
non potevano considerarsi delittuosi e punibili quando furono
commessi
Così per 1’ articolo 228 che imponeva alla Germania l’ob¬
bligo di riconoscere “ il diritto degli alleati di sottoporre al giu¬
dizio dei loro tribunali militari i tedeschi accusati di aver
commesso atti in violazione delle leggi e degli usi della guerra
con competenza e penalità inattaccabili nonostante qualsiasi prov¬
vedimento avvenuto od in corso davanti ai tribunali tedeschi o
dei loro alleati „. Per l’articolo 228 il governo tedesco doveva
obbligarsi a consegnare agli alleati ed associati tutte le persone
accusate di aver commesso atti in violazione delle leggi e degli
usi della guerra. La procedura doveva essere così regolata se¬
condo l’articolo 229 per le persone imputate di aver commesso atti
delittuosi contro i sudditi degli Stati alleati : se le vittime ap¬
partenevano ad uno degli Stati alleati od associati, gli imputati
dovevano essere tradotti davanti ai tribunali di quello Stato ;
invece le persone imputate di atti delittuosi contro nazionali di
( 5 )
LA REVISIONE DEI TRATTATI
381
più Stati alleati od associati, dovevano essere tradotti davanti
un tribunale costituito da giudici di tutti gli Stati ai quali ap¬
partenevano le vittime, coll’ obbligo (art. 230) del governo tedesco
di cooperare alla istruzione ed alla produzione delle prove pre¬
standosi a tutte le richieste dei governi alleati. A tutto ciò il
governo tedesco obbiettava che la sezione IX del codice penale
germanico vieta la estradizione dei nazionali; che delle violazioni
del diritto delle genti è responsabile lo Stato cui appartengono
i militari colpevoli, e che lo Stato offeso non può rivolgersi per
la punizione del colpevole e per le riparazioni dovute alle vittime
se non che allo Stato cui l’imputato della violazione appartiene.
La Germania si dichiarava pronta a giudicare e punire e disposta
anche a lasciar decidere da un tribunale internazionale composto
di giudici neutrali la questione preliminare se un atto compiuto
durante la guerra sia tale da considerarsi una offesa alle leggi
ed agli usi della guerra. La nota tedesca concludeva domandando
che le violazioni imputate a sudditi di tutti i belligeranti fossero
sottoposte al giudizio di un Tribunale internazionale nella costi¬
tuzione del quale la Germania avrebbe dovuto essere trattata a
parità di condizioni cogli altri Stati e che la competenza del
tribunale internazionale dovesse essere limitata alla questione di
diritto internazionale relativa al carattere delittuoso dell’atto in
questione, restando poi il giudizio della persona rispettivamente
imputata di quell’atto, riservato ai suoi giudici nazionali.
A ciò gli alleati opposero su ogni punto una risposta assoluta-
mente negativa, sostenendo che le penalità inflitte secondo la pro¬
cedura da loro pretesa avrebbero prodotto un salutare effetto pre¬
ventivo della guerra ed, in ogni caso, di future violazioni delle
norme del diritto di guerra. Poiché la decisione degli alleati era
irremovibile, i delegati tedeschi tornarono alla metà di Giugno a
Versailles colla convinzione che sarebbero stati costretti a firmare
il Trattato senza la eliminazione di quelle clausole ; ed Erzberger
si pronunciò per la firma confidando in una futura revisione da
conseguirsi col mezzo della Lega delle Nazioni. A lui (secondo
la History of thè Treaties of Peace del Temperley) “ il più
“ rimarchevole „ fra gli uomini politici piuttosto mediocri che costi¬
tuivano il gabinetto tedesco è stata dovuta la decisione pre-
382 E. CATELLA NI (6)
valsa nella delegazione germanica di adattarsi alla firma del
Trattato.
Il 23 ghigno T assemblea tedesca si riunì c votò e decise
il tragico destino della Germania, come l'Assemblea nazionale
francese aveva deciso nel ISTI a Bordeaux quello della Francia;
ma nessuno fu capace dì interpretare in quel momento i senti¬
menti della Germania come Victor Hugo nel 1871 aveva inter¬
pretato quelli della Franchi. La ratifica del Trattate fu approvata
Cron voti 237 contro 138 e 5 astenuti fra i quali erano l’ex
Cancelliere Schei dem&nn ed il ministro Lamlsberg, ed essendo
assente l’ex segretario per gli esteri Brockdorf Iiantzau che si
era già allontanato dalla Conferenza della pace con una protesta
degna dì essere ricordata per sempre nella storia.
La condizione della Germania appariva senza rimedio, a meno
che il Trattato non fosse riveduto per mezzo della Lega delle Nazio¬
ni cui ancora ia Germania non era ammessa. Ma, come nella vita
materiale degli Stati non v' è dittatura che possa imporsi ali 1 inelut¬
tabile impero delle leggi economiche, eoa! nella vita della società
internazionale taluni eapisaldi giuridici e morali resistono come
torri che non crollano a qualunque imperversar di bufera* Senza
intervento della Società delle Nazioni, le clausole contro lo quali
la Germania avea più fortemente resistito o che alla fine uvea
dovuto subire^ restarono senza applicazione, risultali do cosi fin
dal principio automaticamente riveduto e modificato il Trattato
di pace* L’Imperatore non fu estradato dall 1 Olanda e non fu
giudicato da un tribunale internazionale alleato. 1 tedeschi accu¬
sati di aver commesso violazioni delle leggi delta guerra non
furono giudicati da tribunali nazionali o misti degli Stati alleati*
ma bensì dalla suprema Corte tedesca alla presenza di delegati
degli Stati alleati e il Trattato dì pace entrò in vigore senza
ì'applicazìone degli articoli 227-230 pur senza una esplicita modi'
fieazione pattuita dalle parti contraenti e senza un intervento
invocato o spontaneo della Lega delle Nazioni,
La stessa sorte era serbata anche agli articoli 3 73-1 *5 del
Trattato di San Germano, agli articoli 157-159 del Trattato di
Trianon ed agli articoli 118-120 del Trattato di Neuilìy che cor¬
ri spandevano agli articoli 228-230 di quello dì Versailles. Nel
Trattati di San Germano e di Trianon erano poi notevoli gli
LA KEVISIONE DEr TEA TT ATI
383
a>
articoli 3 76 e ! 60 che applicavano le stesse norme circa la im¬
putabilità dei colpevoli dì violazione delle leggi della guerra
diventati sudditi di Stati successori dell’A ustri a e dell’ Ungheria,
ma in. tal caso, anziché pretenderne la consegna e il giudizio da
parte del Tribunale speciale nazionale o misto degli alleati, ne
affidavano il giudizio e la pena allo Stato cui ora appartenevano.
Se dunque quelle modificazioni delle parti dei Trattati re¬
lative alle penalità hanno potuto verificarsi quasi automaticamente
per impossibilità, iniziale di applicazione, in una parte integrante
del Trattato di pace quando, per dir così, ne era ancora calda
la rati Rea, a più forte ragione potrà ammettersi U possibilità di
altre modificazioni nei limiti dal Trattato stesso preveduti e colle
garanzie che saranno assi curate dalla iniziativa e dalla azione
moderatrice della Società delle Nazioni.
Il carattere prevalente negli antecedenti Trattati di pace era
stato quello di lìquida?^ col Trattato la orisi detta guerra. Talora
lo Stato vinto scompariva e il suo territorio era annesso a quello
dello Stato vincitore o ripartito fra 1 vincitori ; normalmente allo
Stato vinto erano imposte rinunce e cessioni territoriali ; gli si
imponeva il pagamento di una indennità di guerra attribuendo
al vincitore la facoltà di occupare a titolo dì garanzia una parte
del suo territorio finché alle condizioni imposte dal Trattato di
pace lo Stato vinto non si fosse completamente uniformato ; occu¬
pazione però che, al completo adempimento di tali condizioni,
doveva cessare. Un, quando lo Stato vinto sopravviveva alla scon¬
fitta, dopo aver fatto i sacrifici territoriali e finanziari ohe gli
erano imposti dal Trattato di pace, ì suoi diritti fondamentali
restavano intatti sia in quanto si riferiva all* esercizio dei suoi
poteri nel territorio che gli restava, sia nella integrità e nella
esplicazione all 5 interno e all 1 estero della sua personalità cmnplc-
mente sovrana.
Ciò risultava dui Trattati rii pace dì Parigi del 30 maggio
1814, dall* Atto finale di Vienna del 3 giugno 1815 e dai Trat¬
tati di pace de! 20 novembre 1815 che, carne pena per la crisi
384
E. CATELLÀNI
( 8 )
dei Cento giorni, passava per la Francia dai confini del 1° gen¬
naio 1792 a quelli del 1790 e che all’articolo 4° fissava l’inden¬
nità di guerra della Francia a 700 milioni di franchi e nell’ arti¬
colo 5° stabiliva la occupazione temporanea con un corpo di truppe
alleate delle posizioni militari lungo le sue frontiere, però “ sotto
la riserva espressa che tale occupazione non avrebbe portato
alcun pregiudizio alla sovranità del Re di Francia, né allo Stato
di possesso riconosciuto dal presente Trattato Il corpo di occu-
cupazione non doveva eccedere i 150.000 uomini fissandosi la
massima durata della occupazione a cinque anni ed ammettendo
che potesse finire dopo tre anni per accordo fra i governi inte¬
ressati ; e così avvenne, per effetto delle Convenzioni concluse in
conformità coll’ articolo 9 del Trattato principale per la liquida¬
zione dei reclami a carico del governo francese.
Lo stesso sistema è stato seguito nel Trattato di pace di
Francoforte del 1871. L’articolo 1 dei Preliminari di pace del
26 febbraio di quell’anno determinava le cessioni territoriali della
Francia alla Germania ; 1’ articolo 2 fissava a cinque miliardi di
franchi la indennità di guerra ; 1’ articolo 3 determinava la gra¬
duale evacuazione dei territori francesi occupati dalle truppe tede¬
sche stabilendo che, dopo pagati i primi due miliardi, 1’ occupa¬
zione, limitata a 50.000 uomini, si sarebbe ridotta a sei diparti¬
menti nord-orientali ed alla fortezza di Belfort, dipartimenti la
cui amministrazione, dopo la ratifica del Trattato di pace, avrebbe
dovuto, a termini dell’ articolo 8, essere rimessa alle autorità
francesi per tutta la durata della occupazione ; e, ad escludere
la possibilità di eventuali abusi come è stato quello della occupa¬
zione della Ruhr del 1923, l’articolo 9 stabiliva che le precedenti
stipulazioni u non potessero dare alle autorità militari tedesche
alcun diritto sulle parti di territorio francese da esse attualmente
non occupate
Il definitivo Trattato di pace del 10 maggio 1871 confermava
tali disposizioni negli articoli 7 e 8 ; la cui applicazione era
determinata nei suoi dettagli dalla Convenzione di Versailles del
29 giugno 1872 che regolava il pagamento degli ultimi tre
miliardi in quattro scadenze, 1’ ultima delle quali doveva effet¬
tuarsi al 1° marzo 1875 con facoltà del governo francese di anti¬
cipare il pagamento (articolo 1°) graduando, secondo il procedere
LA REVISIONE BEI TRATTATI
385
ili questo, la evacuazione dei dipartimenti della Manta, delta Alta
Muniti, delle Antenne, dei Veggi, della Mesa e della Muoriti© e
Mese!la e del circondario dì Solfori ancora occupati (articolo 3),
Della facoltà di anticipare il pagamento integrale della indennità
avendo approfittato la Francia, ne risaltò la Convenzione di Ber¬
lino del 15 marzo 1873 per il pagamento completo anticipato del
residuo della indennità di guerra ed il completo sgombero del
territorio francese ancora occupato.
Tal© risultato era stato non solo reso possibile, ma facilitato
dulie disposizioni relative alla indennità dì guerra diverse da
quelle relative alle indennità ed alle riparazioni contenute nel
Trattato di Versailles, La pace del 1871 fissava la indennità di
guerra nella somma ben determinata di cinque miliardi di fran¬
chi* Limituta còsi con precisione la responsabilità finanziaria dello
Stato vinto, doveva riuscire ridati vaine ntc agevole a questo una
grande operazione finanziaria ohe gli desse ìl modo di soddisfare
completamente, anche prima dell’ ultimo termine fissato dal Trat¬
tati) di pace, I 1 impegno finanziario in quello assunto* Invece le
Partì Vili e TX del Trattato di Versailles affermarono r obbligo
delle riparazioni estendendolo anche ai risarcimenti dei danni,
affidandone la futura determinazione (articolo 233} ad una Com¬
missione delle riparazioni ed estendendo P obbligo delle ripara¬
zioni (annesso III*) anche ai danni causati con normale esplica¬
zione delle ostilità nella guerra marittima e senza alcuna ammis¬
sione a questo riguardo di reciprocità,
1>* un lato dunque si aveva una interpretazione estensiva del-
r obbligo delle indennità e delle riparazioni ; dall'altro una man¬
canza di determinazione immediata deir ammontare di queste, cui
pur sì dava un privilegio di precedenza su tutte le obbligazioni
dello Stato tedesco. Ne doveva pertanto restare paralizzata tutta
la vita economica della Germania con conseguenze ohe, per la
inevitabile interdipendenza della vita economica, dovevano neces¬
sariamente estendersi anche agli altri Stati, Botto questo rapporto
è evidente la stretta analogia fra la economia privata e quella
di uno Stato. Se un privato possiede un fondo del valore dì un
milione di lire gravato da un debito ipotecario di 200.000 lire,
ed egli cerca un altro prestito di 100,000 da garantirsi sullo
stesso fondo, è certo di poterlo ottenere a condizioni normali. Ma
386
E. CATKI.I.AN*.
(10)
sg, nei domandare il ascondo prèstito, egli dovesse avvertire il
capitalista richiesto ohe il fondo da ipotecarsi è già gravato da
un debito X del quale non potrebbe indicare nemmeno appressi*
ma ti rame lite. I 1 ammontare, egli non potrebbe ottenere con la
garanzia di quel fondo alcun prestito ulteriore. Per questa diver¬
sità di stipulazioni fra il trattato di pace del 181! e quello del
1&I9 avvenne ohe, dopo la pace di Francoforte, Tbiers potesse
con ammirata rapidità trovare i mezzi necessari al pagamento an¬
ticipato dell indennità dì guerra dovuta alla Germania, e che invece
dopo il 1919 la vita economica tedesca ed il credito dell’Impero
restassero da quegli impegni indefiniti paralizzati, generando una
crisi economica senza precedenti, la rovina di numerose classi
della popolazione ed una incertezza di esistenza che tutti gli accor¬
gimenti successivi del piano Dawes e del piano Young non sono
riusciti ancora a diradare completamente,
All 1 assurdo degli artìcoli 227-280 circa le penalità, che
appunto per il loro contrasto coi più elementari e fondamentali
principi del diritto, non hanno potuto essere applicati, sì ag¬
giunse T assurdo degli accorgimenti dì un creditore che, cre¬
dendo di intensificare la tutela dei suoi diritti, si adoperava
per determinare la insolvenza del suo debitore. Così, fra le
incertezze e le minacele di collasso dello Stato debitore, ai venne
al piano Dawes e poi da due anni al piano Young che in
parte lo attenuava. A quest' ultimo si venne dopo una dimostra¬
zione per assurdo durata dieci anni della erroneità del sistema
adottato* Soltanto nell 1 agósto del 1929 si manifestò la ten¬
denza ad un accordo che non solo attenuasse ma precisale la
entità dei sacrifici cui la Germania doveva sottoporsi e che
rivedesse anche la ripartizione dei suoi pagamenti tra gli alleati.
Nella prima seduta della Conferenza convocata all' Àia, il fi
agosto 1929 il Cancelliere dello Scacchiere Snnwden respinse
decisamente tt piano preparato w per un completo e finale assetto
del problema delle riparazioni „ sostenendo che la Granbretagna
non avrebbe potuto adattarsi alla perdita di 2 milioni e 400.000
sterline annue che le attenuazioni da concedersi alla Germania
e la ridistribuzione dei suoi contributi fra gli alleati le avrebbe
imposto. Dal 7 al 12 agosto continuarono le discussioni in seno
alle due Commissioni politica e finanziaria costituite dai delegati e
LA REVISIONE HEl TRATTATI
387
no
il 12 ki difficoltà parvero inasprite dalla dichiarazione del signor
Stressiliann ohe la Germania non avrebbe potuto accettare il piano
Young senza la immediata evacuazione di tutta la zona renana.
Il 16 agosto fu comunicata la prima proposta scritta dai quattro
Stati alleati Francia, Italia, Belgio e Giappone al Cancelliere
Snowden che la dichiaro ancora inaccettabile non superando essa
il 30% dì quanto I 1 Inghilterra pretendeva, il 22 agosto gli
alleati presentarono una nuova proposta e il 2b agosto la sosti¬
tuirono coti un' altra che arrivava solo al 57 % delle richieste
britanniche. Finalmente il 27 agosto si venne ad un accordo che
attribuiva all 1 Inghilterra una annualità di 2 milioni di sterline
invece dei 2 milioni e 400.000 sterline da essa richieste, facendo
anche delle concessioni al delegato inglese in quanto si riferiva
ai contributi tedeschi in natura. Deve notarsi però che in tutto ci 6
prevaleva la sollecitudine per l 1 accordo circa la distribuzione
delle prestazioni germaniche fra gli alleati, restando attenuato
ma non liberato dalla eccessiva gravità e dalla troppo lunga
durata Ponete imposto alla Germania. In ogni modo così qual¬
che migliora ménta sì conseguiva ; ma la dimostrazione della erro¬
neità del sistema seguito per dieci anni dagli alleati sotto que¬
sto rapporto risultava pei chiaramente dalla critica di un autore
non sospetto dì spirito partigiano anti-aUsato* Sir Andrew Me
Fadye&u (') notava non senza ironia che le condizioni accettate
dai creditori col piano Young si avvicinavano molto a quanto i
tedeschi stessi avevano offerto fin dai negoziati del UH9. La critica
che queir autore fa delle resistenze dì allora che determinarono le
incertezze e i turbamenti di questo decennio, h obbiettiva e persua¬
siva come poteva essere quella di un uomo che è stato segretario
della delegazione britannica alla Commissione delle riparazioni dal
1930 al 1922, poi dal 1922 al 1924 segretario della Gomuiisaìone
Dawes, e da ultimo Commissario pei redditi dello Stato tedesco
posti sotto cóntro Ilo in applicazione del piano Dawes. Egli critica
sopratutto Fopera degli alleati che u ad una amputazione necessaria
e radicale, ha preferito una serie di piccole operazioni chirurgiche
le quali non hanno avuto altro effetto su non quello di indebolire
progressivamente F ammalato „ ; e giudica che “ se la politica
(H Reparafcion Reviewcd. London. Benn. 1930.
38S
E, GATBIiIjAKI
( 18 )
deJle riparazioni Fosse stata diversa, sarebbe stata risparmiata
all Europa una serie dì turbamenti economici
Ea Graiibretagnii, egli dice, guarita piii presto degli altri
interessati dalla febbre bellica, era disposta ad unii politica più
ragionevole delle riparazioni, ma non Fu secondata e non potè
impedire quella occupazione della Ruhr oh© 14 ebbe per solo risul¬
tato una nuova messe di odio ff . Appena col piano Dawes si
coniineiì) a passare da un ambiente politico di distruzione ad un
ambiente economico dì rico strazio ne. Il Me. Eadvean, pur impres¬
sionato dalla lentezza colla quale il piano Dawcs era venuto
applicandosi e dalla mancanza di una dimostrazione sicura della
sua giusta proporzione, Fu tra quelli che non contribuirono a
rimettere in questione il piano eolia Commissione Young. Questa
non trovò per la Germania un rimedio, ma uri palliativo. Per
trenlasci anni essa deve pagare tuia annualità di 2 miliardi e 50
milioni di marchi invece di 2 miliardi e 500 milioni, più un sup¬
plemento da determinarsi di volta iri volta. Per il periodo sue-
cesivo di 22 anni ima annualità di t miliardo e 565 milioni di
marchi invece di una annualità di 1 miliardo cj 450 milioni di
marchi. Per la prima volta dopo V armistizio l’obbligazione della
Germania è chiaramente definita in ammontare e durata invece
di essere indeterminata e indefinita, cessando il controllo straniero
sulle sue finanze; ed a quello ai sostituisce la Banca dei compensi
internazionali col grande vantaggio politico della anticipazione
dello sgombero delle zone renane. Ma, pur essendo Y ultimo ac¬
cordo un grande miglioramento in confronto di quelli antecedenti,
resta sempre, in confronto cogli accordi analoghi degli antecedenti
Trattati di pace, la differenza che alla fine della guerra noti si ò
provveduto ad eliminarne le conseguenze nei più breve tempo
possibile nei rapporti fra gli Stati che in quel momento cessavano
dì essere nemici, prolungando invece prima V accertamento delle
re speri ©abilità e delle riparazioni c poi 1 + esaurimento di queste.
ln tal guisa i vinti restavano tributari degli Stati vincitori al di
là di quel perìodo di tempo oltre il quale il ricordo del conflitto,
dell© sue cause e delle sue vicende si attenua © nuovi fattori di
opposizione e di affinità diventano operanti corno clementi gene¬
tici di nuove affinità e di nuovi aggruppamenti nei rapporti fra
gli uni e glì altri Stati.
(13)
h\ HE VISIONE! DEI TRATTATI
389
Il sistema seguito negli antecedenti Trattati di pace deter¬
minando ed effettuando Immediatamente l 1 assetto territoriale e il
sacrifìcio finanziario dei vinti, facilitava tale ri stabili mento del-
I* equilibrio pacifico nei rapporti mternasiotìalL Invece il sistema
seguito mi 1919 prolungava V incertezza deir assetto pacifico
appunto con quelli elaborati e differiti provvedimenti che, ncl-
1’ intento di chi lì escogitava e li imponeva, avrebbero dovuto ren¬
derlo più sicuro. Dopo il 1871 nessuna contestazione poteva sor¬
gere circa la indennità di guerra stabilita in una somma precisa
con precise date di successive scadenze. Dopo 11 1919 le conte-
stazioni circa le riparazioni continuavano ed anche ora non accen¬
nano a finire del tutto* Ài primi provvedimenti succedeva il
piano Dawes ; a questo il piano Young ohe parve per un momento
definitivo ed ora anche questo viene dichiarato da più parti inef¬
fettuabile e della necessità delia sua revisione sì faceva inter¬
prete anche di recente il Dottor Augusto Weber capo della Stani;-
sparici tedesca, che, pur invocando nella polìtica interna lo sforzo
necessario par adeguare le uscite alle entrate che si impone nella
amministrazione dì uno Stato come in quella di un privato, dimo¬
strava necessaria una revisione ohe impedisse l 5 assorbimento
dulie riparazioni dì tutte le risorse della Nazione. Ed egli soste¬
neva che tale revisione interessava non meno il popolo tedesco
che ì suoi avversari, perche era il solo mezzo per prevenire il
nuUiimai della insolvibilità del debitore prima della estinzione
del suo debito ed il precipitare verso una nuova catastrofe.
Nè tale minaccia deriva dalle sole condizioni finanziarie ed
economiche; perchè, sostituendosi un criterio di pena inflitta per
violazioni del diritto, al criterio di riparazione per un danno subito
nel corso della guerra, ed aggiungendovi si una definizione di norme
imperative e di violazioni punibili ispirata da criteri unilaterali
è eubbiettivi, in non piccola parte derivati o rafforzati dalla pro¬
paganda dì guerra continuata anche dopo la stipulazione della
pace, si prolungava indefinitamente circa le cause della guerra
una controversia ed una politica ohe rendeva molto più difficile
che non fosse stato dopo le grandi guerre antecedenti il ristabi¬
limento dei rapporti normali e dei sentimenti pacifici tra gli Stati
ed i popoli ohe si erano combattuti sui campi dì battaglia.
sto
E, CATEIiLANI
(14J
3.
Un difetto analogo a quello notato nelle condizioni finanzia¬
rie dei Trattati di pace, si riscontra, con più gravi conseguenze^
specialmente nei riguardi delia Germania, nelle disposizioni di
quei Trattati di ordine territoriale e politico. Finche alla Germa¬
nia si imponeva la retrocessione alla Francia deir Alsazia e
della Lorena e l ! abbandono della Posnaoia e di una parte della
Slesia alla Polonia e finché con un territorio che apparteneva
all' Impero Austro-Ungarico si costituiva 3a Repubblica Ceco-
Slovacca, i Trattati di pace del 1919 non differivano da quelli
anteriori, perchè al rapporto precedente di sovranità territoriale
si sostituiva in quei territori un rapporto diverso certo e ben
definito. Ma in altri territori tolti alla Germania, specialmente
col proposito di indebolirla economicamente o militarmente* si
sono creati rapporti incerti dì sovranità territoriale e modi in¬
certi e complicati del suo esercizio, ed in altri territori che pur
continuavano ad appartenere agli Stati vinti, si limitarono e modi-
caro no indefinitamente gli attributi che normalmente derivano
dalla sovranità territoriale.
Il primo difetto risulta dalle disposizioni relative a Memel,
a Danzica ed al territorio delia Saar, Coll’articolo 99 del Tri¬
tato di pace “ la Germania rinunciava in favore delle principali
Potenze alleate ed associate al territorio dì Meniel, impegnan¬
dosi ad accettare 1’ ordinamento che quelle Potenze vi avreb¬
bero dato Il 16 Febbraio 1923 la Conferenza degli Amba¬
sciatori provvedeva a tale destinazione attribuendo il distretto
di Menici alla Lituania sotto certe condizioni, principale quella
ebe il porto di Meniel dovesse considerarsi di interesse inter¬
nazionale, Alle obbiezioni tedesche insistenti sul fatto che Ja
popolazione del distretto di Memel è in maggioranza germanica
e che la città è esclusivamente tedesca, si era risposto che
era lituano il carattere storico ed etnico dei territorio e che
il porto costituiva il solo sbocco marittimo della Lituania, Quel
Distretto fu trasferito alle Potenze alleate che provvidero alla
sua amministrazione con un commissario francese fino alla aiste-
inazione definitiva accettata dalla Lituania coir accordo di (fine-
(15)
LA REVISIONE PEI TRATTATI
891
vrn del 15 Marzo 1924. Goal la sovranità sai territorio di
Menici passava alla Lituania eolia riserva di una parziale auto¬
nomia e con disposizioni spedali di tutela per gli interessi po¬
lacchi. Il Distretto ha una superfìcie di 2798 chilometri quadrati e
150.000 abitanti ai quali è stata estesa dalla Convenzione del 1924
r applicazione delle disposizioni del Trattato colla Polonia per la
tutela delle minoranze ; ma col difetto che, non essendo il di¬
stretto di Memel uno Stato, ma un territorio delio Stato lituano
pur dotato di locali autonomìe amministrative, non ebbe ricono¬
sciuta la personalità internazionale necessaria per poter adire
di rettati! ente a tutela dei suoi eventuali reclami la Lega delle
Nazioni. Dalla stipulazione del Trattato di pace alla sua asse¬
gnazione nel 1924, il Distretto di Memel era stato un condo¬
minio delle principali Potenze alleate ; successivamente è diven¬
tato un distretto lituano con amministrazione speciale, restando
per la nazionalità degli abitanti un frammento di Germania, per
la costituzione politica una provincia lituana con regime di auto¬
nomìa, e mancando della personalità necessària per far valere
direttamente i diritti garantiti al Distretto dai Trattati o da
questi come conseguenze necessarie risultanti, nei rapporti inter¬
nazionali.
Ntm minori ambiguità risultarono dalle disposizioni degli
articoli 100-108 del Trattato di Versailles relativamente a Dan¬
zila. La Germania rinunciava in favore delle Potenze alleate a
tutti i suoi diritti su tale territorio ; ma questo non diventava
perciò un piccolo Stato indipendente, qualificato o no dalla neu¬
tralizzazione ; nè diventava una nordica Gibilterra annessa da
una delle Potenze alleate o posseduta da tutte in condominio ;
bensì (art. 102) di Danzica e del suo territorio sì faceva una
Città libera subordinata alla protezione della Lega delle Nazioni
sotto la cui garanzia era posta anche la sua Costituzione che
doveva elaborarsi dai rappresentanti della Città d T accordo con
un Alto Commissario nominato dalla Lega delle Nazioni, Ma la
qualità di ente autonomo protetto dalla Società delle Nazioni,
al cui Alto Commissario residente nella città era attribuita compe¬
tenza a risolvere in prima istanza tutte le eventuali contro verste
fra la Città libera e la Polonia, era modificata e complicata dai
diritti che gli articoli successivi attribuivano in quella allo Stato
392
E. CÀTELLANI
(16)
polacco. La città di Danzica dovea costituire con questo una
unione doganale ; la Polonia doveva godere 1’ uso illimitato di
tutte le sue vie di acqua e dei porti e bacini necessari per le
sue importazioni ed esportazioni ; alla Polonia erano assicurati
il controllo e la amministrazione della Vistola e delle comunica¬
zioni ferroviarie e di quelle postali, telegrafiche e telefoniche
fra la Polonia ed il porto di Danzica colla facoltà di migliorare
queste vie di comunicazione e di trasporto e di poter assumere in
locazione o comperare (e quindi espropriare a titolo di pubblica
utilità) fondi ed altre proprietà necessarie per effettuare quei miglio¬
ramenti. Inoltre il Trattato da negoziarsi a tal fine fra la Polonia
e la Città libera, dovea provvedere perchè in questa nessuna diver¬
sità di trattamento fosse possibile per i cittadini polacchi o per
gli abitanti di origine polacca, che li differenziasse dai pertinenti
alla Città libera, e finalmente perchè il governo polacco fosse in¬
caricato di gestire i rapporti internazionali di Danzica (art. 104)
e di proteggere i suoi cittadini all’estero. lutte le proprietà sta¬
tali dell’ Impero germanico o dei singoli Stati tedeschi esistenti
nel territorio della Città libera, passavano alle Potenze alleate
coll’ arbitrio di queste di trasmetterle o alla Polonia o alla città
di Danzica.
Questa dunque, per effetto del Trattato di pace, cessava di
appartenere allo Stato tedesco, ma non diventava nè una pro¬
vincia polacca, nè uno Stato libero nel vero senso della paiola,
bensì un frammento di Stato pertinente alle Potenze alleate con
un mandato di rappresentanza o di protezione internazionale
conferito da queste allo Stato polacco. Ne dovea dunque risul¬
tare una frequente occasione di incertezze ed un vivaio di con¬
troversie fra il protetto ed il protettore. I vincitori, non volendo
incorporare quella città nel territorio polacco perchè la sua po¬
polazione era completamente tedesca, ricorrevano, per toglieila
alla Germania, ad uno specioso argomento storico, cioè al fatto
che nel 1454 la città si era posta sotto protezione polacca e che
soltanto dal 1772 aveva appartenuto alla Prussia ( J ).
(1) Y. Amtliche Urkunden zum Yertrage zwischen der freien Stadt
Dantzig und der Republik Polen von November 1920. Zusaminengestellt
und herausgegeben von Senat der freien Stadt Danzig. Danzig. Kafei-
mann 1920, I voi. di 249 pag.
(17)
LA REVISIONE DEI TRATTATI
393
Per effetto di questo ambiguo ordinamento, la città di Dan-
z.ca gode la piena capacità nelle sue relazioni colla Società delle
Nazioni e colla Polonia, ma quanto alle sue relazioni cogli altri
Stati la nuda capacità ne resta praticamente annullata dal man¬
dato irrevocabile attribuito alla Polonia di gestire i suoi rapporti
esteriori. A tale proposito non è senza importanza notare l’equi
voco generato dal titolo attribuito dalla Polonia al suo rappresen¬
tante nella Città libera. Dal Trattato di Versailles esso è desi¬
gnato come “ rappresentante diplomatico della Polonia Invece
dalle autorità polacche esso venne detto “ commissario generale
Ed a ragione osservava il Mac Donnell, già Alto Commissario
della Lega per la Città libera, che questa designazione può ce¬
nerare confusione anche nella pretesa e nell’esercizio delle attri¬
buzioni fra due ufficiali pubblici, quello della Lega e quello della
Polonia, i cui poteri e le cui sfere di competenza sono del tutto
diversi. La fondatezza di questa osservazione, non relativa ad
una pura coincidenza verbale ma ad una tendenza sostanziale
rivelata da quella coincidenza a varcare l’orbita delle rispettive
competenze, era dimostrata anche da una questione che lo stesso
Mac Donnell avea dovuto risolvere mentre vi esercitava le fun¬
zioni di Alto Commissario. Secondo il Trattato di Versailles, la
Polonia ha la facoltà di mantenere un proprio ufficio postale a
Danzica solo in quanto si tratta di curare le proprie comunica¬
zioni postali con Danzica o attraverso a quella città fra la Polonia
e località con quella città in comunicazione marittima; ma tale
facoltà non implicava il diritto per la Polonia di istituirvi un ser¬
vizio incaricato di gestire tutte le comunicazioni postali fra Dan-
zica e la Polonia. Ciò pretendeva la Polonia ricorrendo in tale
argomento al fatto compiuto, cioè all’ aver essa stabilite cassette
postali polacche le cui scritte furono cancellate in segno di pro¬
testa da cittadini danzichesi. Donde reclamo del governo polacco
e risposta del governo di Danzica che, pur deplorando l’atto in
quanto si riferiva alla cassetta postale fissata al palazzo della
rappresentanza polacca la cui lesione ne offendeva i privilegi
estraterritoriali, negava il diritto della Polonia di gestire nella
città i servizi postali e a tale risposta del governo di Danzica
corrispondeva T Alto Commissario decidendo la questione in suo
favore. Ma secondo il diritto statutario delln Città libera, perchè
394
E. CATALANI
( 18 )
tale 9 ol tizi One dell* Alto Coirmi issano diventasse definitiva era
necessario che le due parti contendenti fossero il* accordo per
accettarla. Non essendo d’accordo la Polonia, la decisione del-
V Alto Commissario non poteva considerarsi obbligatoria e la
decisione definitiva spettava al Consiglio della Lega delle Nazioni.
Questo esempio basta per illustrare la complessità e la Incertezza
dei rapporti della Città libera nella esplicazione della sua attività
costituzionale ed amministrativa. In caso di conflitto fra i rappre¬
sentanti ed il rappresentato nei rapporti internazionali, la volontà
del rappresentante (Polonia) prevale ed in tal caso e aperto» nel
dissenso delle due partì, V àdito aH T intervento dell* Alta Commis¬
sario della Società delle Nazioni o come conciliatore o come
giudice in prima istanza, e infatti questo a termini della Conven¬
zione elei 9 Gennaio 1920 (art. 29} puf} provocare la nomina del
presidente del Consiglio del porto da parte del Consìglio della
Lega delle Nazioni se ì due governi non possono venire ad un
accordo per la scelta.
Il ricorso alla Corto di Giustìzia internazionale per parere
consultivo sul servizio postale polacco nella città libera e quello
relativo ai reclami presentati dai funzionari ferroviari danziehesi
contro la a no mi Distrazione polacca davanti aì tribunali di Danzici
in rapporto eoi diniego di competenza di questi tribunali opposto
dalla Polonia, sono esempii eloquenti della incertezza della con¬
dizione dulia Città libera nella esplicazione concreta della sua
attività. La Polonia opponeva la incompetenza dei tribunali dan-
zichesi perche V Accordo relativo agli impiegati stipulato fra lo
due parti non era stato effettuato in Polonia sotto forma di legge
dello Stato. La. Alta Corte dì Giustizia negava che la Polonia po¬
tesse prevalersi come argomento contro la competenza dei tribu¬
nali danziehesi di una obbiezione fondata sulla mancata esecu¬
zione da parte del Governo polacco dì una obbligazione risaltante
per esso da un incontestabile impegno internazionale* Parlando
di tali conflitti complicanti quelli ohe derivano fra la Polonia e
la Germania dalla esistenza di quel corridoio polacco che ha pri¬
vato di continuità il territorio tedesco, il Re ve liti ov deputato al
Reichstag e membro della Commissione per gli Affari Natel i, de¬
nunciava teste il u inodos vi vendi „ preferito per assicurare la
pace in quei territori come un “ modus moricndì n od attribuiva
(19)
LA REVISIONE DEI TRATTATI
395
a questo e ad altri residui dello stato di guerra in tempo di pace
la relativa vittoria riportata dal partito nazionalista nelle elezioni
germaniche.
Anche nel caso di Danzica si è creata una entità ambigua
che i giuristi anche più esperti e sottili sono discordi nel defi¬
nire e nell’attribuire ad una o ad altra categoria di soggetti del
diritto internazionale, perchè la attribuzione non può risultare
certa e ben definita dal confronto tra le varie norme del suo
ordinamento. Ciò risulta confermato anche dalle conclusioni ina¬
deguate di uno studio su tale argomento dovuto ad una delle
persone più competenti, il professore Redslob della Università
di Strasburgo ( ! ) : “ La Pologne n’ a pas de pouvoir étatique
sur Danzig. Elle est copartageante, à titre international, du pou¬
voir étatique de la ville. C’ est un Traité qui règie les rapports
entre les deux partenaires, ce qui n’ empèche que la conclusion
de ce Traité resuite des nécéssités préalables. Pour Danzig la
contrainte est psychologique ; la contrainte est dans le fait que
1’acceptation du Traité répresente pour la Ville la conditimi sine
qua non de son avénement à 1’ autonomie ; quant à la Pologne,
elle est poussée dans la voie de V accord par la Paix de Ver¬
sailles, car en ratifiant cette Paix, elle a souscrit un pactum de
contraendo „.
Deve notarsi poi che da Danzica non può pretendersi con
certezza la condizione di partecipante alla Società delle Nazioni,
ma bensì quella di ente legato alla Società delle Nazioni in virtù
del Patto della Lega e dei Trattati di pace. Queste stipulazioni
non attribuiscono in modo assoluto alla Città libera la possibilità
di adire liberamente col suo ricorso la Società delle Nazioni. In¬
fatti il Consiglio, adottando il 6 settembre 1929 una procedura
modificata circa tali ricorsi, decideva che nou possano iscriversi
al suo ordine del giorno questioni relative alla conclusione od
alla adesione a Trattati interessanti la Città libera di Danzica
se non quando 1* Alto Commissario le giudichi incompatibili sia
coi termini della Convenzione di Parigi fra Danzica e la Polo¬
nia del 9 novembre 1920 sia collo Statuto della Città libera,
(1) Redslob. Le Statut international de Danzig. Revue de droit
international et de législation comparée, 1926, pag. 126-156.
390 e. oàtetjXìàni (20)
■DTYe.ro s© un membro del Consiglio della Lega faccia domini ila
perché In questione sin presa in esame,
L Alto Commissario, nominato por tre anni e riconfermabile,
risiede a Danziea; è a carico della Città libera e dello Stato
polacco : decide in prima istanza tutte te contestazioni fra Dan-
KÌca e la Polonia, ciascuna delle quali pub appellare dalla sua
decisione al Consìglio della Società delle Nazioni die decide tu
ultima istanza. Esso invia ì suoi rapporti ni Consiglio, rie segue
le istruzioni e verso di quello è responsabile. Le sue attribuzioni
risultano dal Trattato di Versailles (art, 108), dalPartioolo il delia
Convenzione polono-danzicheae del 9 novembre 1920 e dagli
altri accordi fra Danzici! e Ja Polonia, nonché da una serie di
risoluzioni del Consiglio : per esempio quelle concernenti la fab¬
bricazione, il deposito ed il trasporto a Dunzica del materiale
bellico, la conclusione da parte della Città libera di prestiti ni*
\ estero ed il diritto di veto ai Trattati interri azionali relativi
alta Citta libera. Per effetto di altre risoluzioni ilei Consiglio
(1923-1925) alla Città libera ed alla Polonia nelle loro contro¬
versie non e consentito il ricorso ad una azione il fretta. Quando
un accordo fra loro risulti impossibile, si sostituisce la compe-
tenza a decidere rn prima istanza deir Alto Commissario. Anche
prima di presentare appello al Consiglio della Società dell© Na¬
zioni contro ima decisione dell 1 Alto Commissario, le due parti
devono, sotto gli auspici di questo, tentare un negoziato diretto.
Se questo non approda ad un risultato positivo, ciascuna delie
pai ti deve astenersi dal tentativo di produrre unilateralmente un
fatto compiuto, ma deve attendere le decisioni del Consiglio che
pub consultare in proposito le organizzazioni tecniche della So¬
cietà delle Nazioni. I cittadini della Città libera possono pure
domandare che siano fatte pervenire le loro petizioni al Consi¬
glio, die decide in proposito con una procedura speciale.
Da tutto quanto si è esposto resta dimostrato, anche nei ri¬
guardi della Città libera ili Danzila, I 1 effetto della ambiguità di
talune disposizioni dei Trattati di pace, la incertezza di molti
rapporti che ne risultano e la deficiente tutela di taluni diritti,
incertezza determinante un malessere od una aspirazione a mi¬
gliore ordinamento nella Città libera e con questo nella popola¬
zione tedesca del! 1 Impero ehe, quanto nienti eon tutelati quei dì-
(21)
LA HE1VJSI0ÌJJ) DE! TRATTATI
a&7
ritU t tanto piu continua a cenai de rare quella Città libera come
una parte delle sue terre irredente.
4.
Per altra guisa sono in contrasto coila necessità che rapporti
corti e ben definiti debbano risultare sempre da un Trattato di
pace degno di questo nome, e eolia necessità di evitare, coi patti,
combinati od imposti, incertezze e germi dì nuovi dissidi e con¬
flitti, le disposizioni relative al territorio della Saar che, con una
superficie di 188 R chilometri quadrati ha una popolazione di
l *4.54EJ abitanti che dal censimento del 1910 erano risultati quasi
totalmente di lingua tedesca.
I diplomatici alleati che negoziarono la pace dopo la scon¬
fitta napoleonica aveano lasciato quel territorio alla Francia con¬
sentendole hi frontiera occidentale del 1792: dopo i Cento giorni
quel territorio le fu tolto e le furono assegnati i confini del 1790.
In entrambi ì casi si era avuta una delimitazione territoriale
concreta e definitiva* Tutt'altro si fece (cogli articoli 45-50 e An¬
nesso) nella pace di Versailles. Le miniere di carbone di quella
regione venivano cedute in modo assoluto, definitivo e libere da
ogni onere (art. 45) dalla Germania alia Francia nei limiti ter¬
ritori ali indicati all artìcolo 48. Nel tempo stesso la sovranità del
territorio non era ceduta alla Francia nè ceduta in via assoluta,
come per Danziea, allo Potenze alleate, ma il governo ne era
provvisoriamente abbandonato alla Società detle Nazioni (art. 49)
che lo doveva esercitare (Annesso Gap, TI) col mezzo di una
Commissione residente nel territorio, composta di un francese,
un abitante del territorio amministrato t« tre membri appartenenti
ad altri Stati escluse la Francia e la Germania, A tale Commis¬
sione erano attribuiti i pieni poteri dì un governo così noi rap*
porti interni come per la tutela all 1 estero dei diritti ed interessi
del territorio amministrato e dei suoi abitanti, applicandovi le leggi
in vigore al momento della trasmissione ilei poteri di governo,
leggi modificabili poi dalla Commissione dopo camuMrtzwhé (e
non decisione) da parte della rappresentanza della popolazione.
La nazionalità degli abitanti non era modificata ; il territorio
3&8
0. CATRLLAN1
( 22 )
però era provvisoriamente incorporato nel regime doganale fran¬
cese con corso legale della moneta francese. Tale regime prov¬
visorio doven dorare quindici anni, trascorsi ì quali la popolazione
dovrà esser chiamata a dare un voto clic sarà Formalmente ma
non sostanzialmente un plebiscito. Infatti (Annesso Gap. ITI,
alt. 34) il voto dovrà soltanto ni dir are i desideri dèlkt popola-
zione circa queste tre soluzioni: a t trasformazione ilei regime
provvisorio in regime definitivo; h y unione eolia Francia; c, unione
eolia Germania, Dopo questa votazione;, cui potranno partecipare
senza distinzione di sesso, tutti quelli che erano residenti nel
territorio alla data delia firma del Trattato e che abbiano rag¬
giunta la età di almeno vent’anni. la Lega delle Nazioni (art.
35) deciderà, fra le tre soluzioni, tenendo conto dei desideri
espressi dagli abitanti, però oon perfetta libertà di adottare V una
o 1 altra soluzione por la totalità o per una parte del territorio
amministrato. Nel caso di decisione favorevole al ritorno del
territorio alla Germania, questa dovrà riscattare le miniere pa¬
gandole in aro al prezzo fissato da tre periti scelti ano dalla
Francia, uno dalla Germania ed uno dal Consiglio della Società
delle Nazioni che decideranno a maggioranza dì voti. Però anche
(art. 37) dopo 1 eventuale riscatto delle miniere, lo Sfato francese
ed i cittadini francesi conserveranno la facoltà di acquistare le
quantità di carbone estratto dal bacino della Saar corrispondenti
ai loro bisogni industriali e domestici. Circa V ammontare degli
acquisti la durata dei contratti e la fissazione dei prezzi, sa¬
ranno stabilite condizioni eque dal Consiglio della Società delle
Nazioni.
La Commissione di governo, che dal 1 aprile 1930 al 1 aprile
1931, è costituita dai signori Ernroorth finlandese, Koèsmarm
abitante del territorio della Saar. Manze francese, Vezensky
cecoslovacco e Sir Ernesto Wilton inglese presidente, ò respon¬
sabile verso il Consiglio della .Società delle Nazioni; e questo,
fino all assetto definitivo del territorio, conserva j poteri di un
fi decom miss ario per F esercizio della sovranità nella regione. Sotto
tale sorveglianza la Commissione di governo nomina e revoca j
funzionari, costituisce gli organi amministrativi che giudica ne¬
cessari, amministra e sfrutta le ferrovie, i canali ed i "vari servizi
pubblici, provvede alla amministrazione della giustizia, istituendo
(23) LA HJmSIOtfB DEI TE ATT ATI 399
una Corto di Appello pei completare nei limiti del territorio la
possi bili tu di revisione dello sentenze emanate dai tribunali, sor¬
veglia le scuole, preleva le imposte e risolve le questioni relative
alla interpretazione delle disposizioni del Trattato di Versailles
concernenti il governo del territorio.
Da principio la ripugnanza per il regime provvisorio fu at¬
tenuata nell» popolazione dai vantaggi materiali che per cassa
ne derivavano ; esenzione della regione dalla occupazione mili¬
tare alleata delle provincie renane ; esenzione degli abitanti dal
sor vizio militare c non mutamento per quindici anni della loro
cittadinanza. La Commissione di governo assunse il 26 febbraio
1920 i poteri ohe nell'esercizio orano analoghi a quelli derivanti
dalla sovranità, o dal mandato c, li primo problema dì cui si
impose la soluzione al governo, fu quello della condizione dei
pubblici ufficiali dei territorio circa i quali fu deciso il 16 marzo
1920 di tenerli ili prova sotto la condizione tlì un particolare
giuramento di fedeltà* Il Hi maggio il governo germanico, dopo
laboriosi negoziati, permise a quel grappo di impiegati di con¬
tinuare il loro servizio alle dipendenze della Commissione di
governo a quelle condizioni; ma la Commissione volle stabilire
per loro norme di stipendio e di pensione diverse da quelle della
legge tedesca. Non appena tale innovazione venne effettuata con
una legge del 23 luglio 1920, si ebbe uno sciopero di otto giorni
di tutti gli impiegati della regione. Lo sciopero minacciando dì
estendersi alle miniere, si proclamò lo stato d’assedio e la Coni'
missione si rivolse al generale comandante la guarnigione fran¬
cese clic domò lo sciopero con F opera delle corti marziali e
con una serie di espulsioni dal territorio, misure successivameute
attenuate solo in parte dall» Commissione di governo, ma che
bastarono a suscitare una forte reazione negli abitanti non solo
per la Imo gravità, ma anche par il diffondersi della convinzione
che il mantenimento dì una guarnigione francese non fosse più
giustificato dopo f instaurazione del nuovo regime provvisorio.
Contro questi reclami il governo francese comunicò ripetute pro¬
teste alla Società delle Nazioni, mentre la Commissione di governo
dal canto suo sosteneva che il territorio uun disponeva di risorse
sufficienti por poter organizzare una propria forza armata ade¬
guata alla tutela dell 1 ordine, aggiungendo che alla popolazione
m
E. CATEIjLAìTI
( 24 )
elodea bastare la assicurazione che si sarebbe ormai deeiatifco ila!
ricorso alle Corti marziali data eoo Decreto della Commissione
del 28 giugno 1921.
Al sommo dell 1 ordinamento giudiziario del territorio della
Saar era posta, con esclusivo potere giurì adì/i oliate, la Corte
d'Àppello giù istituita nel giugno 1920, sotto la presidenza ilei
giurista svizzero Nippokl assistito da due giudici svizzeri, due
alzazianodorenesi, due indigeni della Saar, un belga, un olandese,
un ceco slovacco ed un lussenburghesc. Il Consiglio della Società
delle Nazioni riconobbe però come giustificato anche il reclamo
degli abitanti contro il mantenimento delia guarnigione francese
e nel giugno 1929 incaricò la Commissione di governo di rife¬
rire periodicamente anche circa la progressiva riduzione di quella
guarnigione e la formazione di una gendarmeria locale. Infatti dal
rapporto presentato nel marzo 1922 dal Presidente della Ooimnia¬
sione dì governo, risultava che la guarnigione francese era dimi¬
nuita nel febbraio 1920 da 7977 a 27313 nomini. Però nell 1 aprile
1923, in seguito allo sciopero minerario, quella forza era risalita
a 4000 uomini, ridestando il risentimento della popolazione. E
questo era stato già acuito quando il 10 Luglio 1920 la Commis¬
sione di governo aveva invitato il governo francese, che fi 23
agosto aveva aderito, a tutelare all 1 estero ì diritti e gli interessi
degli abitanti della Saar, provocando anello le proteste del go¬
verno germanico che vi ravvisava un provvedimento tendente a
compromettere la definitiva attribuzione del territorio e la defi¬
nitiva cittadinanza della popolazione.
I! conflitto fu aggravato il 28 giugno 1921 quando un De¬
creto della Commissione di governo definiva la condizione legale
degli w abitanti della Saar rtJ sulla base di almeno tre anni di
residenza nella regione, colla conseguenza della attribuzione ili
eguaglianza di diritti civili e politici cogli abitanti originari e
dt intangibilità del rapporto di cittadinanza. Tale Decreto, etra
a primo aspetto parevti dovesse essere immune da ogni critica,
suscitava la apprensione degli abitanti del hi Sìaar, come tendente
a compromettere al termine dei quindici anni i risultati del
plebiscito ; perchè se anche i residenti non tedeschi diventavano
dopo tre anni, nel senso del Trattato di pace, abitanti della
14 Saar veniva aperto r adito. colla immigrazione di operai
( 25 )
IjA. REVISIONE DE! TRATTATI
401
francesi, a determinare nel senso desiderato dalla Francia i ri¬
sii Itati del plebiscito. Tale eventualità doveva però ritenere! esci usa
dalle disposizioni atosse del Trattato di Versailles che limitavano
il diritto di partecipare ni plebiscito allo persone che erano re¬
sidenti ne Lift regióne al momento della firma del Trattato e che
ponevano il futuro plebiscito sotto il controllo della Lega delle
Nazioni* Ad eliminarti però tali apprensioni il Consiglio della
Società delle Nazioni incaricava il 2ft settembre 11122 un suo
Commissario, lo svizzero M. A. Botizon di provvedere alla re*
dazione e conservazione dell* elenco degli abitanti del Bacino
della Saar ohe nel giugno del 1919 aveano raggiunto l'età di
cinque anni. Un decreto sanzionante le misure da quel Commi*»
frano adottato. Fu emanato dal Consìglio della Società delle Na¬
zioni il 29 aprile 1028 e pubblicato nel territorio delia Saar il
9 maggio. Cosi si conciliò la applicazione delle disposizioni del
Decreto del 28 giugno 1921 relative alia cittadinanza locale con
quelle del Trattato dì Versai!Ics relativi' a! plebiscito, non esten¬
dendo Il diritto di parteciparvi a quegli abitanti che, dopo tre anni
di residenza, erano investiti di tutti gli altri diritti connessi colla
cittadinanza locale non eeduéo quello elettorale* In relazione con
questo la Commissione di Governo provvide il 24 marzo 1922
alla costituzione di due Corpi rappresentativi : un Consiglio con¬
sultivo elettivo di trenta membri od un comitato superiore di otto
membri. Alta Assemblea elettiva fu negato cosi il diritto dì in-
terpallanza come quello dì iniziativa; sicché, avendo la Assemblea
nella sua prima sessione deliberato di propria iniziativa alcune
proposte, la Commissione di governo non vi diede corso e le
lasciò senza risposta. Cosi alla popolazione del territorio del hi
Saar nel periodo di quindici anni assegnato al regime provvisorio,
non erano lasciato che prerogative di carattere consultivo in
quanto si riferiva sia alla attività legislativa ed amministrativa
dorante quel periodo di governo, sia alla detenn in azione della
sorte definitiva del territorio quando quel periodo sarà trascorso.
Frattanto la occupazione franco-belga della Ruhr provocava
nella Saar uno sciopero cui partecipavano S00,000 operai delle
miniere e che durava dal 5 febbraio al 15 maggio 1923. Donde
F aumento della guarnigione francese ed un Decreto del 7 marzo
402
E. CATKJdÀNI
( 26 )
ohe limitava, comminando ai colpevoli gravi penalità,, la libertà
di parola e di stampa. Nella Seduta del Consìglio della Società
delle Nazioni del 23 aprile 1923 il delegato svedese Bratitmg e
quello inglese Wood criticarono severamente quelle misure ohe
furono invece difese dal rappresentante francese Ilanotaux e dal
pur francese Rault che parlò a nome della Commissione di
governo. 11 governo inglese appoggiò le proteste e la domanda
di una inchiesta che sì decise però non fosse fatta nel territorio
della Saar* per evitare il pericolo di esautorarvi la Commissione
di CiovernOj ma si facesse invece direttamente alla propria sede
dal Consiglio della Società delle Nazioni. Tutti i membri della
Commissione di Coverno della Saar furono citati a Ginevra, ed
in due seduta il Consìglio sottopose a particolare esame il loro
operato, rinunciando il Consiglio, in seguito alla opposizione fran¬
cese, a citare ed interrogare anche i rappresentanti elettivi delle
popolazioni. Il Consiglio, esaurita la inchiesta, sì è limitato a
lasciare alla Commissione di governo la facoltà di decidere quando
si potesse tornare nel territorio da essa amministrato alla normn-
lità delle leggi e dei rapporti ed a ricordare alla Commissione
la sua, responsabilità verso la Società delle Nazioni nella esplica
zione delle sue funzioni risultanti dal Trattato di pace.
li Decreto de! 7 marzo 1923 aveva inasprito il malcontento
tanto nella regione della Saar, quanto in Germania, contro In
Commissione di governo che era accusata di dimenticare il sue
carattere in ter nazionale per ispirarsi sempre piu alle tendenze
ed alle aspirazioni francesi. ÀI membro danese della Commissione
di governo si faceva la accusa dì essere esclusivamente sotto la
influenza francese ; al presidente della Commissione di Governo
Rault si faceva la medesima accusa oltre all 1 appunto di non
tenersi in contatto con alcuno degli abitanti e di essere sempre
circondato da ufficiali francesi. Di questi reclami sì faceva inter¬
prete nella Camera dei Comuni il deputato Bmith nella seduta
del 2 marzo 1925 esortando il ministro Chnmberlaìn ad insistere
nella adunanza del Consiglio della Lega delle Nazioni indetta per
il 9 di quel mese, perche il Rault fosse sostituito da un neutrale
nella Presidenza della Commissione della Saar, ritenendo egli
impossibile che fra i membri della Commissione non si potesse
trovare altro presidente adatto che un francese od un belga. La
( 27 )
LA REVISIONE DEI TRATTATI
403
popolazione della Saar protestava contro il perdurare della guar¬
nigione francese e contro le indebite pressioni che si esercitavano
nelle scuole per estendervi l’insegnamento della lingua francese e
perchè le scuole fondate, a termini del Trattato, per gli impiegati
delle miniere, erano sfruttate come istituti di propaganda. Nel
dicembre del 1926 l’Assemblea del partito del centro di Saar-
briicken si faceva interprete di questi lamenti approvando alla
unanimità una risoluzione da rendere pubblica e da indirizzarsi
a Ginevra alla Lega delle Nazioni nella quale si esprimeva w la
profonda delusione provata constatando che il Consiglio della
Lega voleva persistere ad astenersi dal prendere una decisione
circa il ritiro di tutte le truppe straniere dal territorio della
Saar „, e si riaffermava che “ secondo la chiara fraseologia del
Trattato di Versailles nessuna truppa straniera poteva essere
inviata a tener guarnigione in quel territorio
Anche nei riguardi del regime monetario, 1* opera della
Commissione di Governo era oggetto di non poche critiche. Il
Trattato di pace avea legittimata, la circolazione di due tipi di
moneta, autorizzando il governo francese a stabilire il pagamento
in franchi in tutti i suoi contratti relativi alle miniere ed ai
salari del personale delle miniere che costituivano tanta parte del
reddito della popolazione. Non appena tutti quei salari furono
pagati in moneta francese, ne derivò un mutamento nel costo
della vita e, poiché il marco era deprezzato, si determinò fra gli
operai delle altre industrie e delle case di commercio e nel corpo
dei pubblici impiegati il desiderio di essere pagati nella moneta
più sana. A ciò si opponevano i capitalisti ed i pensionati per
motivi economici, essendo i loro mezzi di sussistenza dipendenti
dal valore del marco, e molti altri per ragioni politiche e senti¬
mentali, considerando il movimento di eliminazione del marco non
già come una conseguenza spontanea di una legge economica, ma
bensì come effetto di una meditata azione politica svolta per
agevolare la attrazione del paese nell’ orbita della Francia. Il
18 maggio 1923, dopo che la lotta per la Ruhr avea fatto preci¬
pitare la discesa del marco, la Commissione di Governo dichiarò
il franco la sola moneta di corso legale.
Se in qualche parte le accuse rivolte alla Commissione di
governo erano esagerate, deve pure riconoscersi che la causa
404
E. CATEIjLANI
( 28 )
principale di quelle accuse era orinai lo sfavore degli abitanti
per il regime imposto alla loro regione. E tale sfavore era aumen¬
tato per effetto del ritardo di due anni frapposto dalla Commis¬
sione prima di decidersi alla convocazione di quella Assemblea
rappresentativa che, pur avendo soltanto una competenza consul¬
tiva, avrebbe dovuto essere udita prima di decretare qualsiasi
mutamento così nella legislazione come nel sistema tributario.
Anche la scelta dell abitante della Saar che dovea partecipare
alla Commissione di governo fu disapprovata dalla popolazione
nelle tre successive designazioni avvenute tra il 1920 e il 1923.
Tali critiche erano inasprite dal fatto che Mr. Waugh canadese,
membro della Commissione di Governo, dimissionario nel 1923,
si era trovato in frequenti occasioni solo a sostenere senza suc¬
cesso soluzioni che dalla esperienza erano state poi dimostrate
preferibili. Le critiche del resto risultavano giustificate anche
dalla condotta del Presidente della Commissione di Governo che
agiva spesso indipendentemente dai suoi colleghi e talora parlava
pubblicamente a nome della Commissione senza essersi curato di
consultarla.
Nel 1924 la regione della Saar risentì maggior turbamento
per effetto del movimento separatista delle provincie renane, e,
dopo fallito questo, per effetto delle ultime resistenze di quel
movimento nel vicino Palatinato. Il 10 marzo 1925 si iniziarono
i negoziati franco-tedeschi relativi allo speciale regime commer¬
ciale del bacino della Saar essendo spirato il 14 gennaio il ter¬
mine di durata del regime provvisoriamente stabilitovi in base
all’articolo 31 dell’Annesso agli articoli 45-50 del Trattato di
Versailles. L’11 si raggiunse un accordo provvisorio stipulato
per quattro mesi e fondato sugli accordi privati stretti fra le più
forti ditte di ferro, carbone e acciaio francesi e tedesche. In
quell’ accordo furono determinate le categorie di prodotti della
Saar ammesse alla libera importazione in Germania e le catego¬
rie di materie prime, di prodotti semilavorati e di generi alimen¬
tari tedeschi ammessi alla importazione nella Saar col godimento
dei minimo della tariffa francese ; tutto ciò sotto la condizione di
un accordo da concludersi fra le industrie della Saar e quelle
della Lorena. A quell accordo e mancata però la approvazione
del Reichstag e tutto era sospeso quando i delegati francesi e
( 28 )
HF,VISION R I>El TEATTATI
405
tedeschi si incontrarono il 15 settembre, Essi arrivarono, dopo
più di tre mesi dì negoziati, a combinare il 19 dicembre le basì
di un compromesso ohe, concluso il 12 febbraio lftS® e comple¬
tato r 8 aprile per la durata ili tre mesi fu sostituito poi da un
altro modus vi vendi eoi quale fu stabilito a partire dal 20 ago¬
sto 1920 raccordo per i rapporti commerciali tra il bacino della
Saar e la Germania.
Il 17 settembre 1920 seguì rincontro di Brìaml e Sire sentami
il Ginevra dove si trovavano come delegati al Consiglio della Socie¬
tà delle Nazioni. In una colazione u Thoìry alla frontiera franco-
svizzera essi presero in esame tutti i problemi esistenti nei rapporti
fra i due paesi, esaminando „ (come era détto nel comunicato dato
d’ accordo alla stampa al loro ritorno) ì mezzi migliori per assi-
curarne la soluzione noli 1 interesse comune r * Nei giorni successivi
la stampa riferiva, senza provocare «mentite, quali fossero le basi
di tale accordo ohe doveva essere sottoposto dai due diplomatici
alla approvazione dei rispettivi governi : da parte francese untici-
Pazione dello sgombero della seconda e della terza zona renana;
ritorno ulta Germania, prima dello a pi raro dei quindici anni, del
territorio della Saar, e desistenza della Francia alia opposizione al
ritorno alla Germania dei due distretti, diventati belgi, di Enpen
e di Mainimiv ; e da parte tedesca anticipazione ed aumento di
pagamenti. La Germania dovea far volentieri sacrifici finanziari
per ricuperare i territori occupati e ritornare ad una integrazione
della sovranità territoriale iti quello ohe il Trattato di pace non
le avea tolto definitivamente ; la Francia, cui le successive mani¬
festazioni degli abitanti doveva aver tolto ogni illusione circa la
possibilità di un plebiscito favorevole alla annessione della Saar,
do Ve a senlir eliminata la sua ripugnanza dall 1 anticipare quella
reintegrazione eliminando così ogni incertezza nella sovranità dei
rispettivi territori. Ma una manifestazione contro V accusa della
colpa della guerra fatta dal signor Stres emano alla colonia tede¬
sca di Ginevra prima dì lasciare quella città, fece mancare la
approvazione dell 1 accordo da parte del governo francese ; sicché
lo stesso ministro Briand dovette nella seduta delta Camera del
30 novembre 19215 svalutare ì progetti di accordo di Thoìry
dichiarando che si era trattato di una pura e semplice conversa-
m
E. CATELLA NI
( 30 )
zìone. Così è tallito il tentativo ili rimuovere tuia, causa ili incer¬
tezza e di malessere nei rapporti fra i due paesi.
Nel I928j col proposito di eliminare in parte le canee di
tale malessere, il Branting non solo uvea proposto che il Consi¬
glio della Società delle Nazioni convocasse a Ginevra la Goni mis¬
sione di Governo della Saar, ma aveva puro insistito perchè vi
si desse udienza anche ai rappresentanti eletti deila popolazione,
lale proposta però anche in questa occasione restò senza successo.
11 3 luglio 1928, quando il Cancelliere MìilJcr fece al Reichstag
la esposizione della politica che Intendeva seguire, non manifestò
alcun mutamento nel considerare la urgenza dello sgombero dei
territori renani occupati e menzionò anche la Saar fra quei terri¬
tori di cui considerava urgente la evacuazione quantunque la con¬
dizione giuridica, secondo il Trattato di pace, vi fosse del tutto di¬
versa da quella dei territori occupati. In appoggio alla richiesta tede¬
sca di sollecitare la restituzione, aenz 5 altra procedura, del terri¬
torio della Saar, si adducevano non solo da parte tedesca, ma
anche da parte dì un Inglese (D. M* Stevenson) argomenti molto
persuasivi. La cessione alla Francia delle miniere della Saar,
diceva lo Stevenson, era stata motivata dall’artìcolo 45 del Trattato
di Versailles come u un compenso per la distruzione operata dai
tedeschi nelle miniere di carbone del nord della Francia B . Il
periodo di quindici anni fissato per il regime provvisorio del
bacino della Saar era stato stabilito stimandolo necessario perché
la Francia potesse rimettere in esercizio normale le sue miniere
danneggiate e ritornare alla sua produzione d 1 anteguerra di 40
milioni di tonnellate che nel 1919 era stata ridotta a 27 milioni
e 200.000 tonnellate. Lo Stevenson Iacea notare che la produzione
di carbone delle miniere francesi ora già risalita nel 1924 a 43
milioni e 300.000 tonnellate e nel 28 raggiungeva i 50 milioni,
cioè un quarto più del prodotto d’ anteguerra. Nulla dunque
poteva impedire alla Francia di rinunciare, mediante il compenso
di riscatto della proprietà delle miniere della Saar* ai circa 14
milioni di tonnellate che quelle miniere prò ducevano, non appe¬
na la Germania avesse potuto trovare la somma necessaria per il
riscatto, eliminando così una permanente causa di dissenso fra i
due paesi.
Fra notevole il contrasto fra la tendenza francese a oonside-
( 31 )
LA REVISIONE DEI TRATTATI
407
rare come impregiudicato il destino definitivo della Saar e la
tenacia degli uomini di governo e della opinione pubblica ger¬
manica nell* insistere perchè la questione della restituzione della
Saar fosse discussa insieme colle altre questioni relative ai terri¬
tori occupati.
Da tutto quanto si è esposto finora risulta confermato il giu¬
dizio che da più parti fu dato, subito dopo la stipulazione del
Trattato di pace, sull’ ordinamento provvisorio ed incerto di quel
territorio. Già nella Storia dei Trattati di pace pubblicata sotto
la direzione del Temperley 0) questo bacino della Saar era defi¬
nito * creazione artificiosa „ del Trattato di pace relativa ad
una regione costituita principalmente dal distretto prussiano di
Treviri colla aggiunta ad oriente di una piccola parte della
Baviera renana (Palatinato), “ allo scopo di far coincidere i
confini di una regione particolarmente governata, colle miniere
di carbone, colle industrie che da quelle sono alimentate e colle
dimore dei relativi lavoratori „. La Francia, che avea comin¬
ciato col domandare, per motivi storici e militari, quel ter¬
ritorio in piena sovranità, si è accontentata poi di quel regime
ibrido che le assicurava per quindici anni i vantaggi economici
della annessione lasciando aperto 1* adito ai lenti tentativi per
prepararla. Non è tardato però a risultare sempre più improba¬
bile che alla fine del quindicesimo anno la popolazione si pro¬
nunci per la annessione alla Francia, pur non essendo da esclu¬
dersi che, nonostante la indubbia nazionalità tedesca degli
abitanti, se non in tutto il territorio, si abbia in qualche frazione
di esso un voto favorevole alla trasformazione in definitivo del
regime provvisorio. Dalla Francia quella popolazione è allonta¬
nata dallo spirito nazionale e dalla ripugnanza per 1’ obbligo del
servizio militare francese ; dalla Germania potrebbe allontanarla
il terrore della pressione tributaria ; e di ciò si è avuto un saggio
nella domanda fatta, fin dall/ inizio del regime provvisorio, dai
vicini comuni tedeschi di Wanden, Weinskirchen, Losheitn e
Brittem per essere compresi nel territorio della Saar.
Dall’ ordinamento provvisorio risultano evidentemente incei-
tezze attuali e germi di incertezze e di dissensi futuri. L esei-
(1) Yol. II, pag. 176-184.
408
E. CATELLANI
( 32 )
cizio della sovranità tedesca è sospeso ; ma la nuda sovranità
persiste insieme colla nazionalità degli abitanti, e colla possibilità
di eliminazione, di sostituzione o di reintegrazione dopo il ple¬
biscito per volontà della Società delle Nazioni. Nel frattempo alla
Commissione di Governo è deferito 1* esercizio dei poteri appar¬
tenenti anteriormente su quel territorio all’ Impero, alla Prussia
ed alla Baviera, salvo una diminuzione di competenza derivante
dalla intangibilità del regime di sfruttamento delle miniere senza
un accordo precedente collo Stato francese. Dunque incertezze
circa la futura sovranità territoriale ; gare di propaganda per
contrastarla ; confusione prima fra 1’ esercizio dei poteri sovrani
e la proprietà delle risorse minerarie ; germi di dissenso dopo
per le condizioni di reintegrazione di queste in favore della so¬
vranità territoriale nel caso che questa sia di nuovo attribuita
alla Germania. Uno scrittore olandese (*) qualificava il regime della
Saar come una mostruosità giuridica. Chi rendeva conto di quello
studio nella “ Revue de droit international pur trovando tale giu¬
dizio esagerato, doveva ammettere il carattere ibrido di quel regime
e concludere che lo Statuto della Saar e la situazione dei suoi
abitanti costituiscono, dal punto di vista del diritto, una anomalia
che deve ritenersi determinata precipuamente da motivi di ordine
politico.
Da tutto ciò risulta confermato il giudizio dato da principio
circa le conseguenze della incertezza prolungata quanto al rap¬
porto di pertinenza del territorio e quanto all’ inevitabilità d’ un
duello di sforzi palesi ed occulti per attrarre territorio e popo¬
lazione nell’ orbita politica dell’ uno o dell’ altro stato rivale. É
uno sforzo compiuto per motivi tradizionali (Primo Trattato di
pace del 1814) ed economici da parte della Francia che col pos¬
sesso di quelle miniere ha aumentato dopo il Trattato di Versailles
il proprio rendimento di carbone del 40 °/ 0 . Lo stesso sforzo ò
specialmente determinato da coscienza di nazionalità da parte della
(1) M. K. F. 0. Iams. Ilet Saarbewnerschap. Proefschrift ter ver-
krjiging van den graad van doctor in de rechtsgeleerheit an de Rijksu-
niversiteit Leyden. Gebroeder Van Langenhuysen. s’Gravenliage. V.
Recensione di A. K. nella Revue de droit international et de législation
comparée, 1926, pag. 340-41).
( 33 )
LA REVISIONE DEI TRATTATI
409
Germania che, rinunciando a quelle miniere, ha diminuito soltanto
del 6 % la totalità del suo rendimento di carbone, ma che rinun-
ciando definitivamente al bacino della Saar dovrebbe subire la
amputazione di un altro frammento della sua compagine nazionale.
Per tutta la durata del regime provvisorio quel contrasto di aspi¬
razioni non poteva essere che un fomite di dissidio nella popola¬
zione generando fra questa una irrequietudine che era la conse¬
guenza inevitabile della rivalità della propaganda; ed anche dopo
la decisione definitiva della Società delle Nazioni circa la attribu¬
zione del territorio, un prolungamento di contrasti sarà determinato
dal persistere dell’irredentismo tedesco nel caso di perdita del
territorio; e, nel caso di reintegrazione in questo della sovranità
germanica, dal contrasto fra le pretese di acquisto dei prodotti
minerari e quelle di conservazione per alimentare le proprie in¬
dustrie nazionali da parte dei due Stati. In seguito all’nna come
all’ alt™ risoluzione preveduta dal Trattato di pace si farà sentire
ancora la conseguenza della mancanza, nelle condizioni del Trat¬
tato di pace, di quel carattere chiaro e definitivo di rapporti che
deve risultare e che nella massima parte dei casi è risultato in
passato da un Trattato di pace; e deriverà da quelle disposizioni
piuttosto la preparazione di una serie di ostacoli frapposti sul
cammino che dovrebbe condurre i popoli già nemici alla stabilità
dei rapporti ed al rafforzamento della pace. Ben a ragione un
autore inglese (*) trattando di tale argomento, intitolava il suo
libro : “ La questione della Saar ; un punto morboso nel cuore
dell’Europa „.
5.
Nei precedenti Trattati di pace moderni, o non si ricorse,
oltre alle cessioni di territorio imposte ai vinti, anche alla crea¬
zione di servitù territoriali sulle regioni che restavano sotto la
sovranità di quelli, o vi si ricorse in ristrette proporzioni ed in
via del tutto eccezionale. Così quando si è sostituito il Trattato
(1) Sidney Osborne. The Saar question. A Disease Spot in Europe.
London. Alien and Unwin, 1923.
410
K. CATKJjLjV^J
m
del 1815 a quello del 1814 eolia Francia, si assegnò, al nord-est
del suo territorio una nuova Mima di demarcazione che staccava
dalla Francia tutto il Ducato di Bouillort ed una parte del db
paramento delle Àrdenti© ; e poi. soltanto rispetto alla città dì
Huningue, si pose un limite perpetuo alla esplicazione della
sovranità territoriale francese, colla disposizione deli'articolo 3 del
Trattato di pace del 20 novembre 1815* così concepito: u Le
fortificazioni di Haninguc essendo state sempre un motivo di
inquietudine per la città di Basilea, le Alt© parti contraenti, per
dare alla Confederazione svizzera una nuova prova della lorn
benevolenza e della loro sollecitudine* hanno coti venuto di far
demolire quelle fortificazioni od il Cloverno francese si impegna
per gli stessi motivi a non ristabilirle mai ed il non sostituirle
con altre fortificazioni ad una distanza minore di tre teghe dalla
città di Basilea
Per motivi di utilità generalo non si distingueva pui T nello
stabilire eccezion al mente una servitù, fra gli ex nemici e gli
amici. Infatti collo stesso articolo si confermava la estensione
della neutralità del territorio svizzero, alle provinole del (’biblesp
© di lanciglijf e alla regione savoiarda situata a nord di llgine
comprese nella neutralizzazione svizzera dal P art* 92 dell’Atto
tinaie di Vienna, determinandola con maggior precisione “ nel
territorio situato al nord di una linea segnata da Ughi© al sud
dei Lago di Armecj, per Fa verge fino a Lechcraiue, e di la al
lugn di Lourget fino al Rodano Cosi anche in questo territorio
era limitata a perpetuità In esplicazione dei potori sovrani dello
Stato sardo.
Ma I [imiti ih questa specie imposti ella sovranità territoriale,
ile tutto eccezionali nella pace .1! Vienna, diventavano normali
nella pace di \ eraaillea. QH articoli i2, 43 e 44 vietavano alla
ilermania dì conservale o costruire fortificazioni aia lungo la riva
sinistra «lei Reno aia sulla riva destra ad occidente di una linea
segnata a cinquanta chilometri ad oriente del Reno. In queir area
era vietato alla Germania il mantenimento o il concentrataento por-
manente o temporaneo di forze armate, nonché qualsiasi specie
0 qualsiasi opera diretta a preparare la mobilitazione*
L articolo 180 provvedeva al disarmo ed allo smantellamento di
tutte le fortificazioni esistenti i„ quella zone, con proibizione di
(35) LA REVISIONE DEI TRATTATI 411
costruirvi in futuro altre fortificazioni e colla imposizione di con¬
servare immutato il sistema delle fortificazioni esistenti lungo
la frontiera meridionale e quella orientale del territorio tedesco.
Al divieto era aggiunta la sanzione, nel caso di violazione di
quelle norme di condotta, contenuta nell’ articolo 44 che dispo¬
neva doversi in quel caso considerare la Germania come “ re¬
sponsabile di un atto ostile contro le Potenze firmatarie del
Trattato e tale da compromettere la pace del mondo
Lungo tutte le frontiere tedesche era dunque imposta alla
Germania una servitù che limitava P esercizio della sua sovra¬
nità territoriale, col disarmo assoluto lungo la frontiera renana,
colla inalterabilità del sistema di difesa lungo le altre frontiere,
colla conseguenza di una continua sorveglianza straniera e
e della riconosciuta legittimità di un eventuale intervento. La
stessa demilitarizzazione era imposta dall’articolo 115 per l’isola
di Helgoland. Vi era imposta la distruzione di tutte le fortifi¬
cazioni ed opere portuali a spese della Germania e con mano
d opera tedesca, ma sotto la sorveglianza delle principali Po¬
tenze alleate, e 1’ articolo concludeva : u Tali fortificazioni, stabi¬
limenti militari ed opere portuali non dovranno essere ricostrutte,
e nessuna costruzione analoga potrà esser fatta in avvenire „.
Quanto al Canale di Kiel, la Conferenza aveva affidato ad una
Commissione speciale, costituita da rappresentanti delle cinque
1 otenze alleate, il compito di determinare il futuro regime dei
trasporti e quello delle fortificazioni. La Commissione proponeva
di lasciarne la amministrazione al governo germanico coll’ obbligo
di manteneivi una organizzazione locale atta ad occuparsi pron¬
tamente di ogni reclamo. Ed accennava alla opportunità, se la
Lega delle Nazioni lo avesse considerato necessario, di istituire
per il Canale, secondo 1’ esempio dei primi progetti relativi al
Canale di Panama, e secondo 1’ esempio di quello di Suez, una
Commissione internazionale. Quest’ ultimo progetto fu poi abban¬
donato. Il 25 aprile 1919 la Commissione presentò il suo rap¬
porto sostenendo che si dovesse trattare come un complesso
unico di disposizioni la serie di articoli del Trattato relativi ai
porti, a tutte le vie d’ acqua ed alle ferrovie nei rapporti con
tutte le Potenze ex-nemiche, e suggerendo che il testo uniforme di
quegli articoli dovesse introdursi in ciascun Trattato di pace
412
R* CATKlXANf
( 36 )
come annesso ud un orlicelo, così ohe ciascuno Stato nemico
ne assumesse Pobbligo della applicazione in quanto Io concerneva.
Però anche tale racco marni Orione non ò stata adottata, c si in*
elusero invece, colle varietà richieste dalle specìfiche condizioni,
quelle disposkiom nei singoli Trattati di pace. Così lo nonne
relative al Canale di Kiel furono incluse nel Trattato di Ver¬
sailles senza connessione con quello relative alle altre vìe
d acqua, stipulando (art. 380) V obbligo di conservare libero il
Canale di Kiel ed il territorio adiacente ed accessibile alle navi
mercantili e di guerra degli Stati in pace eolia Germania in
condizioni di perfetta eguaglianza con questa e fra loro ; coir ob¬
bligo della Germania di rimuovere dal Canale ogni ostacolo o
pericolo per la navigazione, e di assicurare In conservazione dello
migliori condizioni per il transito, astenendoti da ogni lavoro
che possa riuscire di impedimento alla navigazione nel canale o
nelle acque ad esso vicine. In caso di dissenso circa V interpre¬
tazione dì tali nonne, ad ogni Potenza interessata lari. 386) era
riconosciuta la facoltà di fare appello alla giurisdiriafu 1 a IT uopo
istituita dalla Lega delle Nazioni i e, ad evitare che t per questioni
di poco conto, ai potesse ricorrere alla Lega, la Germania dovea
stabilire a Kiel una magistratura locale competente a giudicare
in prima istanza dì tali controversie, decidendo circa i reclami
presentati rispettivamente dal Consoli delle Potenze interessate.
Quanto alla navigazione aerea, gli articoli 313-320 impone*
vano alia Germania una servitù del tatto destituita dì condizioni
di reciprocità. Agli aerei delle Potenze alleate em garantita asso¬
luta libertà di passaggio e di approdo sul territorio e sulle acque
territoriali della Germania col godimento degli stessi diritti degli
aerei tedeschi ; e, quanto al traffico Interno, col godimento delle
condizioni accordate alla Nazione piu favorita. L'articolo 320 però
limitava la durata di tali obbligazioni imposte alla Germania fino
al 1* gennaio 1923 ed in ogni modo fino alla data della ammis¬
sione delift Germania nella Lega delle Nazioni e della sua adesione
alla Convenzione internazionale del 1919 per la navigazione aerea ;
il ohe costituiva una revisione delie condizioni del Trattato dì
pace preveduta dal Trattato stesso per la eventualità di una
m od ideazione nelle condizioni di fatta, tale da assicurare altri¬
menti alle Potenze alleate le dovute garanzie e considerata come
( 87 )
LA REV ISIONK DUI TRATTATI
413
una conseguenza necessaria della ammissione della Germanie a
formar parte della Società delle Nazioni,
Nei rapporti della navigazione interna, (art. 327-364) ai
nazionali delle Potenze alleate era assicurato in Genti ani a trat¬
tamento eguale a quello dei nazionali, L’ Elba, 1 ? Oder, il Niomen
o il Danubio erano dichiarati fiumi intemazionali, 1/articolo 332
provvedeva per il trattamento in questi dumi della navigazione
di tatti gli Stati con condizioni eguali a quelle degli Stati ripuari.
Nel tempo stesso non era concesso alle navi tedesche di traspor¬
tare con servizio regolare persone o merci fra i porti di una
Potenza alleata senza V autorizzazione di questa. Inoltre nelle
Commissioni per il regime di questi Tinnìi intemazionali, erano
ammessi non. come normalmente nelle Commissioni costituite por
i fiumi in ter inizio tsali europei, i soli rappresentanti degli Stati
ripuari, ma, secondo V esempio della Commissione europea del
Basso Danubio, anche rappresentanti di grandi Potenze non ripua-
rie (art. 340).
Le deposizioni del Trattato di pace circa la zona neutraliz¬
zata lungo la sponda destra del Reno si dimostrarono inopportune
quando, subito dopo la firma del Trattato di pace, il governo
tedesco si trovò nella necessità di reprimervi il movimento rivo¬
luzionario separatista. Infatti, in seguito a sua richiesta, la Ger¬
mania fu autorizzata T 8 agosto 1919 a mantenere in queir arca
ini corpo di 17,000 nomini fino al 10 aprile 1020. Il 19 marzo
1920 il governo tedesco, persìstendo la stessa necessita, doman¬
dava una proroga di quella autorizzazione od insieme la facoltà
di inviare truppe nella Westfaglia renana. Jl governo inglese si
dimostrò favorevole a tale demanda ; quello francese contrarlo ;
il governo tedesco, spinto dalla urgenza delle circostanze, non
attese !’ autorizzazione, ed il B aprile 1920 inviò in quella regione
un corpo di occupazione, che io breve potò domare la rivolta. TI
governo francese sostenne che, agendo così, la Germania uvea
violato il Trattato di pace* ed, estesa la occupazione delle proprie
truppe fuori delle zone determinate nel Trattato stesso, occupò
Il fi aprile 1920 Franco forte e Darmstadt provocando le proteste
britanniche in seguito alle quali la Francia promise lo sgombero
delle località indebitamente occupate non appena la Germania
avesse sgomberata la zona neutrale, il che avenne il 17 maggio.
414
E* CATELLA.NI
m)
Da questo cenno risolta evidente 9a insostenibilità dì tali con¬
dizioni del Trattato di pace. Un territorio che restava germanico
doveva essere anche completamente delimita rizzato. Se una in*
Bttrrezione vi scoppiava, lo Stato cui quei territorio pur appar¬
teneva non poteva provvedere a reprimerla senza I 1 autorizza» ione
delle Potenze già nemiche ; e «e, di fronte alla urgenza del caso,
ed alla difficolta di ottenere I 1 accorilo di quello Potenze per
1 autorizzazione, esso agiva per il ristabilimento dell’ ordine, si
esponeva alle rappresaglie degli Stati ex nemici che nel Trattato
di pace avevano imposto la demilitarizzazione del territorio dove
la insurrezione era stata domata. Da ciò risultava evidente che
condizioni di tal natura, imposte non come transitorie, ma corno
servitù permanenti, non tardano a risultare dalla esperienza del
tutto inconci li abili colili esistenza di uno Sfato sovrano, flou u
ragione diceva uno scrittore inglese (*) ohe quelle condizioni
imposte ned 1 ruttato dì pace sono ispirate dalle preoccupazioni
del passato e non dalla considerazione del futuro.
À questo si cominciò a pensare nell' autunno del 1958 e
vi sì progredì nel corso dell'anno successivo procedendo ad un
più moderato ordinamento delle riparazioni; e ad una determi-
nazione anticipata dello sgombero delle zone renane occupate.
Cosi * l PWridc in parte, se non a togliere del tutto <11 mezzo,
a meno a diminuire le cause di incertezza e di conflitto derivanti
«a e servitù territoriali di carattere permanente imposte dai
ra tati ri pace, ila perchè quelle cause siano del tutto elimi¬
nate, o necessario che vengano elimitmte anche quelle limitazioni
u esercizio della sovranità territoriale. Dai punto di vieta giu¬
ridico esse sono assurde perchè limitano iud. finitamente mio ilei
ì 1 ” ! Q ! aS6llziaM derivanti dalla personalità e dalla sovranità
. V , : qut ‘ ll ° di provvedere alla difesa del proprio torri-
°no e «I mantenimento in quello dell’ ordine e della disciplina
della popoUnione. Dal punto dì vista storico esse sono la coi,-
f ! J 5 ' 1 1 U " eilure ' ( * el presupposto che esistano Stati
TeZ,! ? 6 r r . Pet r ,n6ntG bnoni 0 completa,acute e
1 . p, mene cattivi; Stati procedenti soltanto Bulle rotaie del
dmtto e della morale e Stati ooetitazionalmente dediti all’abuso
(1) Sut'voy of internati onal affai rn, ly->7, pag . B3 .
( 39 )
LA REVISIONE DEI TRATTAI’]
415
della forza ed alla esplicazione della violenza. Invece la storia
dimostra che a vicenda tutti gli Stati sono suscettibili alle stesse
tentazioni di abuso della forza, e che un incentivo a cedere a
queste tentazioni deriva negli Stati forti ed armati dall’ essere
posti di fronte a Stati privi di difesa, mentre, prescindendo da
quei limiti, un elemento di prevenzione o di repressione dell’in¬
giusto uso della forza deriva frequentemente dalle combinazioni
dell’ equilibrio politico. La rapida ricostruzione della difesa del
territorio francese dopo il 1870 e la riorganizzazione dell’ eser¬
cito e della marina francese sulla base del servizio militare
obbligatorio col conseguente sviluppo della politica coloniale
della Terza Republica, furono fra i fattori precipui in Europa
di un lungo periodo di pace. E la Francia, ritornata con mera¬
vigliosa rapidità militarmente forte e desiderata come alleata,
potò continuare nel 1872 la rigenerazione delle sue forze, impe¬
dendo, anche coll’ aiuto delle inibizioni russe, un nuovo attacco
che, per impedirle la rinascita, già si meditava dalla Germania.
La demilitarizzazione di tutte le zone di frontiera potrebbe
riuscire una garanzia di pace, ma non può risultare che una
tentazione alla guerra da una parte senza possibilità di resistenza
dall’altra, dalla unilaterale obbligazione dello smantellamento delle
fortezze e della demilitarizzazione della zona di confine di uno
Stato, senza condizioni corrispondenti imposte anche allo Stato
vicino. Dalla permanenza di tale diversità di rapporti e di obbli¬
gazioni non può derivare che una continua minaccia per la pace.
Le provincie tolte ad uno Stato ed annesse ad un altro possono
col tempo assimilarsi a questo e lo Stato che le ha perdute
adattarsi al sacrificio compiuto e considerarlo definitivo ; ma il
trascorrere del tempo non può che acuire in uno Stato, col-
1’ esperienza dei suoi effetti, la ripugnanza per una mutilazione
dei suoi diritti sovrani nel territorio che continua ad apparte¬
nergli, e per una rinuncia alla completa libertà nel predisporre
gli elementi della propria difesa.
416
E. CATELLANI
( 40 )
6 .
Una causa molto più grave di incertezze e di dissensi de¬
rivava da altre clausole dei Trattati di pace : da quelle cioè che,
oltre alle servitù territoriali imposte nelle regioni di frontiera,
costringevano gli Stati vinti a subire a titolo permanente vere
diminuzioni e rinuncie alle prerogative normali di ogni Stato indi-
pendente e pienamente sovrano. La parte Y del Trattato di Ver¬
sailles, di quello di San Germano e di Trianon e la parte IV
del Trattato di Neuilly hanno un preambolo che vorrebbe giusti¬
ficare la limitazione dei diritti sovrani degli Stati vinti qualifi¬
cando le condizioni militari ad essi imposte come costituenti la
prima fase del disarmo generale : “ Col fine di render possibile
la preparazione di una limitazione generale degli armamenti di
tutte le Nazioni, la Germania si impegna ad osservare stretta-
mente le clausole militari, navali ed aeree qui stipulate Ma
questa motivazione non costituiva che una parvenza di giustifica¬
zione, perchè la imposizione agli Stati vinti aveva effetto imme¬
diato, mentre nessun termine era fissato e nessun limite presta¬
bilito per la adozione di norme analoghe obbligatorie per tutti
gli Stati (’).
Le forze militari della Germania erano ridotte ad un massimo
di sette divisioni di fanteria e tre di cavalleria (art. 159-163) con
un massimo totale di 100.000 di truppa e di 4000 ufficiali e col-
1 obbligo dello scioglimento dello Stato maggiore tedesco e divieto
di ricostituirlo sotto qualunque forma. Gli articoli 164 e seguenti
limitavano con precisione la misura degli armamenti e la Ger¬
mania si impegnava a non superarla senza 1’ autorizzazione del
onsig io della Società delle Nazioni anche dopo la sua futura
ammissione a fame parte, con limitazioni dettagliate di numero
e i ca i ro ei cannoni, di fabbricazione di armi e di munizioni,
e divieto di importazione (art. ITO) di qualunque specie di ma-
enale da guerra. Il servizio militare obbligatorio (art. 173) era
vietato 'mpouendosi il sistema esclusivo dell’arruolamento volon-
scuo e militari dovevano essere limitate alla misura
( 1 ) Y. Temperley op. oit., voi. II, pag . 38O-I
•81.
( 41 )
LA REVISIONI*] DEI TRATTATI
417
dello stretto necessario per i bisogni del nuovo esercito e diven¬
tava obbligatoria anche la astensione in tutte le scuole civili da
esercitazioni di carattere militare; ogni (art. 178) misura di mo¬
bilitazione era proibita; la Germania doveva impegnarsi a non
accreditare alcuna missione militare all’estero e ad impedire che
sudditi tedeschi si arruolassero in eserciti stranieri, fatta ecce¬
zione (art. 179) per la facoltà della Francia di arruolarli nella
sua legione straniera. Tutte (art. 180) le fortificazioni tedesche
esistenti ad occidente di una linea tracciata a cinquanta chilo¬
metri ad oriente del Reno dovevano essere rase al suolo con
assoluto divieto di ricostruirle o sostituirle in quella zona in
avvenire. Gli articoli 181 e seguenti limitavano con precisione le
forze navali tedesche; gli articoli 198-202 vietavano alla Ger¬
mania ogni forza aerea militare o navale e gli articoli 203-210
costituivano commissioni interalleate di controllo per sorvegliare
1’ esecuzione delle clausole così imposte ; con facoltà di stabilire
la propria sede presso l’amministrazione centrale germanica colla
più larga competenza di sorveglianza e con illimitato obbligo
della amministrazione tedesca di prestarsi a tutte le indagini ; e
tutto ciò a spese dello Stato tedesco. L’articolo 211 disponeva
che, dopo tre mesi dalla data di entrata in vigore del Trattato
di pace, la legislazione tedesca dovesse essere modificata in modo
da corrispondore alle condizioni imposte da questa parte del
Trattato. Nò era attenuata la diminuzione delle prerogative so¬
vrane dello Stato germanico dal carattere temporaneo delle Com¬
missioni alleate di controllo, perchè 1’ articolo 213 disponeva che
finché il Trattato resterà in vigore, la Germania dovesse im¬
pegnarsi a prestarsi ad ogni investigazione che il Consiglio della
Società delle Nazioni, decidesse a maggioranza di voti di dover
applicare „.
In conseguenza di tali clausole, il 5 agosto 1920 era già
modificata in conformità con quelle la legislazione germanica e
nell’ottobre si provvedeva anche alla riorganizzazione delle forze
di polizia in tutto il territorio dell’ impero. Nel settembre 1922
gli Ambasciatori alleati presentavano a Berlino una nota colla
quale insistevano per la riorganizzazione delle forze di polizia, il
completamento della consegna del materiale di guerra, 1’ adatta¬
mento delle fabbriche alle condizioni del Trattato di pace e la
418
K. CATELLON!
( 42 )
promulgazione delle leggi necessarie per garantire gli alleati
dalia importazione in Germania di materiali di guerra e da qua¬
lunque Luiaum di reclutamento e «li mobilitazione ohe fdaue in
contrasto colle clausole del Trattato, promettendo ohe, «e la
Germania corrispondeva a tale domanda ed aderiva alia forma¬
zione di una Commissione interalleata di garanzia, gli allenti
avrebbero rinunciato alla Commissione di controllo* La Germania
fece appello ripetutamente al carattere temporaneo della Cast-
missione dì controllo ed alla disposizione de] V artico le 218 del
Trattato di pace ohe, dopo la cessazione di quella Commissione,
riservava la competenza della sorveglianza al Consiglio della
Società delle Nazioni» La conferenza degli Ambasciatori sostenne,
con nata del 29 settembre 1924, che il diritto del governi alleati
di mantenere tì controllo restava * ìntegro ed asso lutameli te
intatto e che era di esclusiva competenza degli alleati il con¬
statare se ie clausole del Trattato fossero state rispettate e se
1 ingerenza a loro spettante potesse essere attenuata. Tuie rispo¬
sta provocava molta agitazione in Germania* Uopo la caduta dui
Signor Poincaré una dichiarazione franco-inglese fu com ri ideata
il 24 giugno 1804 in termini malto piti moderati al governo tede¬
sco che hi adattò alla continuazione delle ispezioni alleato. Final¬
mente, dopo un lungo scambio di comunicazioni, un accordo fu
raggiunto nel novembre del 1825 coll’ impegno alleato di ridurre
immediatamente la Commissione di controllo e di richiamarla del
tutto non appena il suo compito fosse esaurito* lì 1° gennaio 1926
sì ebbe l'annuncio ufficiale che le varie sezioni della Commis-
«ìone di controllo, eccettuate quelle di Monaco e di Kòmgsherg
sarebbero state richiamate, conservando soltanto un pìccolo nucleo
per condurre a termine la sorveglianza del completo disarmo «Iella
Terni ani a» finalmente IMI dicembre 1926 i rappresentanti degli
allenti a Ginevra decisero, secondo la disposizione dell 1 articolo
.. f e Trattato di pace che la Commissione interalleata di con¬
trol o fesse richiamata dalla Germania il 31 gennaio 1927 defe-
roii o ogni questione che era stata di competenza di quella al
totmgho della Società delle Nazioni. La stesso giorno il Qonsi-
* ° R PP ro ™ nonne di procedura che avrebbero dovuto essere
osservate m queste investigazioni (t). Cosi la procedura del con-
(l) V ' Surifej of internati oh al affair,, mi, p!Mr . 97-88*
m
fi A RBVJS1DNU riKl TRATTATI
418
trullo era senza dubbio migliorata e veniva tolto di mezzo un rap¬
porto diretto rispettivamente di sorveglianza e di dipendenza fra
vincitori e vinti che costituiva un inasprimento della condizione di
questi ed un natacelo al ristabilimento delle relazioni non solo
formaimente, ma sostanzialmente pacifiche. Però, nonostante il
mutamento della procedura da osservarsi per controllare 1’ adem-
pieoza della Germania, la diminuzione ilei suoi attributi sovrani
restava sostanziai mente inalterata fino a che non si fosse prov¬
veduto a rendere generale e perfettamente eguale per tatti gli
Stati T obbligo del disarmo. Restava immutata quella differenzia¬
zione permanente fra la Germania e gli altri Stati sovrani contro
là quale i suoi rappreseli Unti aveanu ripetutamente protestato
durante la Conferenza della pace ( l ), e la sua conseguenza ne
era non solo una Germania disarmata in mezzo ad im gruppo
di Potenze senza limiti armate, ma mutilata in tutto quanto ourt-
ceme la difesa, di tutti quei poteri legislativi che sono conseguenze
necessarie della indipendenza e della sovranità di ano Stato.
Le stesse limitazioni delle prerogative della sovranità nei
rapporti dogli armamenti e della difesa risultavano per gli altri
Stati vinti dai rispettivi Trattati di paco. 1/ artìcolo 118 del
Trattato di Han Germano obbligava F Austria ad abolire il servi¬
zio militare obbligatorio ed a sostituire al reclutamento obbliga¬
torio quello per arruola monto volontario; co IV urtiselo 120 la
forza dell 7 esercito austriaco era limitata ad un massimo di HO,000
uomini; F articolo 122 proibiva ogni proporzione mi ogni atto
preparatorio di mobilitazione ; gli articoli 128 e seguenti limita¬
vano in proporzione alla entità della forza annata la quantità
degli armamenti e delle fabbriche di armi e di munizioni ; e
I articolo 134 proibiva la importazione in Austria di ogni mate¬
riale bellico. Le forze navali austriache erano limitate dall' arti¬
colo 13fJ a tre battelli di sorveglianza sul Danubio; e l’ articolo
144 vietava la conservazione e la costituzione di ogni forza aerea,
Nei rapporti con 1 Ungheria il 1 ruttato di Trianon vietava col-
F articolo 103 ogni servizio militare obbligatorio ed imponeva il
reclutameli to esclusivamente volontario; P articolo 104 stabiliva
il massimo della forza armata ungherese in 25.000 uomini; Far¬
di Temperi oy. History ofIlioTreatian of Feace, Ve]. IL pag, B5I-3M
420
E. CATELLANI
( 44 )
ticolo 106 ripeteva anche per l’Ungheria i divieti relativi alla
mobilitazione e gli articoli 113 e 115 i limiti relativi agli arma¬
menti ed alle fabbriche di armi. L’articolo 118 proibiva ogni
importazione di armi, munizioni e materiale di guerra di ogni
specie; l’articolo 120 vietava il mantenimento di forze navali ad
eccezione di tre battelli di pattuglia sul Danubio aumentabili
soltanto con autorizzazione della Commissione interealleata di con¬
trollo e, dopo la cessazione di questa, del Consiglio della Società
delle Nazioni, e l'articolo 128 proibiva il mantenimento di ogni
forza aerea.
Il divieto del servizio militare obbligatorio e l’obbligo di
attenersi esclusivamente al reclutamento volontario erano imposti
alla Bulgaria dall’articolo 65 del Trattato di Neuilly, che fissava
all’articolo 66 il massimo della forza armata bulgara in 20.000
uomini, vietando all’articolo 68 ogni forma ed ogni atto prepa¬
ratorio di mobilitazione. Il limite alla fabbricazione delle armi e
la proibizione della importazione di materiale da guerra erano
imposti dagli articoli 79 e 81 mentre l’articolo 82 vietava ogni
possesso ed uso di lancia-fiamme e di gas tossici e la fabbrica¬
zione e la importazione di carri armati e di Tanks. L’articolo 83
aboliva le forze navali della Bulgaria non tenendo conto del no¬
tevole sviluppo delle sue coste sul mar Nero e le concedeva
soltanto il mantenimento sul Danubio e lungo le coste marittime
di quattro torpediniere e sei battelli tutti senza torpedini, da sce¬
gliersi dalla Commissione di controllo con equipaggio costituito
da personale esclusivamente civile e con competenza esclusiva
per la polizia della navigazione e della pesca. L’articolo 86
proibiva la costruzione e l’acquisto di sottomarini anche per
scopo commerciale ; l’articolo 89 vietava la conservazione di ogni
forza aerea; l’articolo 101 imponeva nel termine di tre mesi la
modificazione delle leggi bulgare in conformità con tali disposi¬
zioni del Trattato; l’articolo 103 vietava alla Bulgaria l’invio
dimissioni militari e di addetti militari all’estero; e coll’articolo
104 la Bulgaria si impegnava, finché resterà in vigore il Trat¬
tato di pace, a sottomettersi ad ogni investigazione che sarà per
essere considerata necessaria a maggioranza di voti dal Consiglio
della Società delle Nazioni.
Le stesse limitazioni delle prerogative della sovranità risul-
m
LA BEVI&IONE DEI TRATTATI
421
tano per gli Stati vinti nei loro rapporti coirÀuetria ed in quanto
si riferisce ai godimento di diritti e privilegi considerati fino a
quel momento comuni a tutti gli Stati dì civiltà europea nei
paesi del vicino e dei lontano Oriente. Uno dei fini della guerra
doveva essere, secondo le dichiarazioni delle Potenze alleate e
secondo le Formule del Presidente Wilson (quarto punto del
Messaggio del 1^ febbraio 1010) quello dell’ autodecisione dei
popoli c della soddisfazione delle loro aspirazioni nazionali. Ap¬
punto per dò la Germania domandava nel 1919 ( J ) die il diritto
di autodeterminazione avesse una applicazione generale e che
non fosse applicato soltanto ai danni degli Stati vìnti. Invece,
privata l'Austria di tutti i territori abitati da popolazione preva¬
lentemente non tedesca, si proibì in modo assoluto all'Austria
superstite, indiscutibilmente tedesca, V unione colla Germania.
L’articolo SS del Trattato di San Germano, disponeva: w La in¬
di pendenza ri di’Austria è inalienabile senza il consenso della
Lega delle Nazioni. Con segue ntemen te r Austria si impegna, in
mancanza del consenso di quel Consiglio, ad astenersi da ogni
aito che possa, direttamente od indirettamente, od in qualsiasi
modo, compromettere la sua indipendenza, particolarmente, e fino
alta sua ammissione nella Lega delle Nazioni, mediante la sua
partecipazione agli affari di un altro Stato A tale disposizione
corrispondeva quella dell’articolo 80 del Trattato di Versailles
secondo il quale: la Germania riconosceva e sì impegnava a ri¬
spettare i 1 indipendenza delTÀuetria nelle frontiere fissate dal
Trattato di pace, o riconosceva che tale indipendenza dovrà es-
sere inalienabile senza il consenso del Consiglio della Società
delle Nazioni
Cosi una limitazione sostanziale era impesta alla sovranità
deir Austria e della Germania che, pur appartenendo alla iden¬
tica nazionalità, dovevano subire senza limiti di tempo la inibi¬
zione di costituire un solo Stato od ima unione federativa; e la
limitazione della sovranità era specificata nella indicazione del¬
l’unico modo preveduto per eliminare quei divieto e della esclu¬
siva competenza a ricorrervi attribuita al Consiglio della Società
delle Nazioni al quale era così attribuita una funzione di alta
(1) Temivigrley, op. cÌL t voL li, pag. 282-S3.
422
E, CATKLLANI
( 46 )
suvraiLÌirà sulle due Potenze che dolevano subire quel divieto.
Inoltre, aneh© nella esplicazione della sua obbligatoria indipen-
denzii, l'Àua triti era limitata non meno della Germania In quanto
sì riferiva agli armamenti militari ed ai controlli interalleati Col
Trattato di Tri ano o si impose all 1 Ungheria ne IT artìcolo 79 la
stessa immutabilità che l’artìcolo 88 del Trattato di San Germano
imponeva all’Austria. Nei rapporti coll'Ungheria la immutabilità
della condizione esistente alla fine della guerra venne poi estesa
anche alla forma ili governo, sicché si ebbe il fenomeno strano
di un complesso di Stati in gran parte monarchici ohe ostacola¬
rono In contimi azione e la ri et mi razione del regime monarchico
in quel paese- e da tali Stati l'Ungheria, che non ha voltilo
rinunciare alla sua tradizionale forma di governo ed alta fedeltà
per la sua dinastia, è stata ed è costretta ad èssere un regno
senza Re. In paragone col repabbUcaniemo dello monarchie eu¬
ropee esplicato in Ungheria dopo la guerra, apparisce un modello
dì rispetto per 1’ autonomia costituzionale di ogni Stato la dichia¬
razione fatta dal Segretario di Stato americano Tommaso leffer-
gou nel 1792: w Noi non possiamo contestare alle altre Nazioni
quel princìpio sul quale il nostro Stato è fondato: clic cioè ogni
Nazione ha il diritto di governarsi nella forma che preferisce e
di imitare tale forma a proprio arbitrio; e il diritto ili curare
al Testerò i propri rapporti colle altre Nazioni per mezzo del-
1 organo che preferisce, aia questo re, presi dente, convenzione od
assemblea
Tanto più strana deve giudicarsi questa costrizione perchè,
mentre d'uri lato limita la sovranità dello Stata e i diritti costi¬
tuzionali del popolo ungherese, pare dettata da una volontà
inconscia dì una verità storica incontestabile: che cioè la poli¬
tica estera di ciascun popolo si sviluppa sotto la Influènza di
fattori geografici, etnici, economici, e inorali, con logica conti unità
e con persistenza tenace attraverso a tutte le suo mutazioni cn-
etìt azionali. La politica asiatica della Russia sovietica è, nella
tendenza all'espansione verso 1* Estremo Oriente e verso T India
attraverso I Asia centrale, la continuazione coerente della politica
della Russia ©zarista fino dal 1600. La polìtica africana iniziata
dalla Francia sul finire del regno di Carlo X è continuata con
ininterrotta esplicazione sotto la monarchia orlcarstata, in seconda
(47)
LA REVISIONE DEI TRATTATI
423
Repubblica, l’Impero e la Terza Repubblica e questa ha conti¬
nuato e continua lungo le rive del Reno la politica di Luigi XTY.
Nè sono diverse le manifestazioni della politica balcanica
nella quale, dopo quattro secoli di dominio turco, le popolazioni
emancipate da quello e ricostituite in Stati separati, hanno ri¬
preso, dopo chiusa la parentesi della supremazia ottomana, le
rivalità anteriori a quella conquista. Così può dirsi della cosidetta
Questione degli Stretti „ del Bosforo e dei Dardanelli, dalla
guerra di Troia alla guerra di Crimea; dalla spedizione navale
di Mitridate re del Ponto nell’ 88 a. C. al Trattato russo-turco
di Unkiar Skelessi del 1833 che dava alla Russia il libero passag¬
gio degli stretti ed alla Conferenza di Londra del 1840 che ristabi¬
liva la condizione anteriore annullandone le stipulazioni, ed alla
spedizione navale interalleata durante la ultima guerra.
Mentre dunque le altre limitazioni all’ esercizio della sovra¬
nità dei singoli Stati vinti impongono vincoli specifici della se¬
misovranità a Stati che nominalmente sono e vogliono restare
indipendenti e pienamente sovrani, la costrizione costituzionale
ungherese offende le prerogative sovrane di un popolo senza
poter minimamente modificare, come la vita attuale ungherese
dimostra, la politica dello Stato e le future vicende dei suoi
rapporti e delle sue alleanze.
Un’ altra condizione imposta agli Stati vinti relativa ai pri¬
vilegi goduti in Oriente e in estremo Oriente (Q è riuscita pra¬
ticamente svantaggiosa agli stessi Stati che la imponevano. L’ab¬
bandono delle concessioni municipali godute in Cina e nel Siam
e la restrizione dei privilegi giurisdizionali dei rispettivi sudditi
e consoli in quei paesi non costituivano apparentemente che una
diminuzione di diritti e di privilegi degli Stati vinti di fronte
alla Società degli Stati in generale ed agli Stati orientali in
particolare, ma effettivamente rendevano più facile 1’ abrogazione
generale, e per tutti gli Stati europei, dei privilegi cosidetti delle
capitolazioni nei paesi d’ Oriente. Chi imponeva quelle rinuncie
dimenticava una norma un tempo universalmente riconosciuta ed
affermata in una sua risoluzione nella Sessione di Roma anche
(1) Trattato di Versailles, art. 128-137; Trattato di San Germano,
art. 95-117; Trattato di Trianon, art. 79-101 ; Trattato di Neuilly, art. 62-63).
424
E. CA.TELLANI
(48)
dall’ “ Institat colonial International „ : quella cioè della cosidetta
“ assistenza intercoloniale „ che dovrebbe indurre gli Stati europei
a mostrarsi sempre concordi nel difendere i loro diritti e privi¬
legi fuori d’ Europa nonostante le loro rivalità e le loro inimicizie
europee. Da quelle rinuncie imposte alla Germania, all’ Austria
ed all’ Ungheria, derivò un aiuto alla agitazione degli Orientali
per la abolizione delle concessioni europee in Cina e per 1’ abo¬
lizione dei privilegi amministrativi e giurisdizionali dove questi
ancora esistevano. L’esperimento delle rinuncie imposte agli Stati
vinti che non avevano prodotto per quelli e per i loro cittadini
residenti in oriente gli inconvenienti che si sarebbero potuti te¬
mere, aggiungevano automaticamente un argomento del tutto ob¬
biettivo a quelli degli orientali fautori della generalizzazione di
quelle rinuncie. Tale effetto è stato evidente nel progredire dopo
il 1919 delle rinuncie alle concessioni municipali ed ai privilegi
giurisdizionali europei nei paesi d’ Oriente.
Così una sostanziale revisione di Trattati si va effettuando
mediante tali rinuncie degli Stati maggiori ai privilegi dei quali
aveano voluto conservare l’esclusivo godimento, privandone in
Oriente gli Stati vinti ; e si va così ristabilendo su questo punto
la eguaglianza delle condizioni fra tutti gli Stati.
In quanto poi si riferisce alle condizioni imposte agli Stati
vinti in generale, risulta evidente da uno studio dei Trattati di
pace la necessità di una revisione. I sacrifici di territorio ed i
sacrifici finanziari, giustificati in tutto od in parte dalle vicende
della guerra, possono essere definitivi o per lo meno indefiniti
nella loro durata. Sono perdite che il tempo può far dimenticare
a chi le ha subite ; sacrifici che 1’ adattamento può indurre chi
ha dovuto farli a non considerare più tali. Ma la diminuzione dei
diritti sovrani di uno Stato è per questo un sacrificio continuativo
del quale quello Stato sente senza interruzione il peso ed il do¬
lore, sicché esso non può continuare a subirlo senza intensificare
il proprio costante proposito di emanciparsene. La storia dimostra
che, anche nei rapporti fra Stati molto diversi per estensione di
territorio, per entità di popolazione e per sviluppo di civiltà, la
subordinazione della sovranità non è stata mai altro che un fe¬
nomeno transitorio. 0 le energie dello Stato subordinato decadono,
ed esso passa a poco a poco, di stadio in stadio di decadimento, dalla
( 49 )
LA REVISIONE DEI TRATTATI
425
iniziale subordinazione di protettorato attraverso al vassallaggio
fino al totale assorbimento nello Stato predominante. 0 decadono
le energie di questo, mentre si sviluppano e si intensificano
quelle dello Stato inferiore, e questo percorre a poco a poco il
suo fatale andare ascendente dal vassallaggio al protettorato e
da questo alla completa indipendenza. A più forte ragione risulta
insostenibile il perpetuarsi di una condizione di inferiorità, di
8uborbinazione e di diminuzione della sovranità in un gruppo di
Stati che hanno subito una sconfitta, che dovevano scontare la
sconfitta con sacrifici di territorio, con indennità pecuniarie e con
garanzie temporanee di occupazione fino all’ adempimento delle
clausole del Trattato di pace, ma che non potevano nò potrebbero
adattarsi ad una diminuzione della propria indipendenza e del
proprio diritto fondamentale alla eguaglianza cogli altri Stati
sovrani.
Gli armistizi del novembre 1918, imponendo ai vinti l’im¬
mediato disarmo, eliminavano la possibilità, implicita nel concetto
di armistizio, di una ripresa delle ostilità e di una vera discus¬
sione delle condizioni di pace, con facoltà di resistenza del vinto
alle esigenze del vincitore e con probabilità di un risultato che
rappresentasse una transazione fra le estreme pretese dell’ uno
e dell altro. Così avvenne ohe ad un armistizio che era stato
effettivamente una capitolazione, succedesse una pace che non fu
e non poteva essere se non un armistizio. Da ciò la evidenza
della inevitabilità di una revisione che, nelle condizioni della so¬
cietà degli Stati anteriore al 1914, non avrebbe potuto essere se
non il risultato di una nuova guerra, e che invece il nuovo ordi¬
namento derivato dalla costituzione della Società delle Nazioni
permetterà di effettuare con mezzi pacifici e con completa garanzia
della pace.
Ma perchè ciò possa effettuarsi è necessario che si distin¬
guano le clausole dei Trattati di pace relative alle attribuzioni
di territorio dalle clausole relative alla limitazione e subordina¬
zione indefinita delle prerogative degli Stati vinti nell’esercizio
della sovranità interna e nella gestione dei loro rapporti inter¬
nazionali. Rispetto alle clausole della prima specie la revisione
si dovrebbe di regola escludere ed ammettere eccezionalmente
solo nel caso che, per effetto del tempo e della esperienza, finis-
426
E. OATELLANI
( 50 )
sero per essere condannate dalla coscienza del mondo civile come
contrarie alla giustizia ed alla pace secondo il senso dell’ ultima
parte dell’ articolo 19 del Patto della Lega delle Nazioni. Chi
volesse precipitare la revisione di tale categoria di clausole, com¬
metterebbe un grave errore e ne comprometterebbe il successo.
E sarebbe imprudente da parte degli impazienti fautori della
revisione il dimenticare che, nel caso di una revisione generale,
non potrebbe restarne immune alcuno dei Trattati di pace. Invece
la revisione limitata alle clausole della seconda specie si impone
come un imperativo della giustizia e come una condizione di garan¬
zia della pace. Se il disarmo sarà deciso, dovrà essere disarmo
generale nelle stesse condizioni e nelle stesse proporzioni per tutti
gli Stati. Se a quello non si dovesse venire, la libertà degli
armamenti dovrebbe essere egualmente a tutti riconosciuta. So¬
pratutto a nessuno Stato si dovrebbe vietare più oltre 1* esercizio
di quel diritto di autodeterminazione nei riguardi della costituzione,
della forma di governo, e della unione con altro Stato di popo¬
lazione omogenea, che è conseguenza necessaria della sovranità
ed attributo incontestabile della personalità dello Stato.
La distinzione delle due categorie di clausole dei Trattati
di pace in rapporto col grado di possibilità di una riconsidera¬
zione e susseguente revisione, corrisponde anche così alla lettera
come allo spirito dell’ articolo 19 del Patto, che contempla prima
la inapplicabilità dei Trattati, e poi la incompatibilità colla pace
del mondo di determinate condizioni internazionali. In quanto si
tratta di limiti imposti all’esercizio della normale sovranità di
uno Stato, si hanno clausole dei Trattati che dovrebbero essere
di applicazione continuativa e che appunto per 1’ impedimento
che continuativamente producono all’ esercizio dei normali poteri
dello Stato obbligato, l’ esperienza dimostra sempre più incompa¬
tibili colla esistenza di uno Stato sovrano e pertanto inapplicabili.
In quanto si tratta invece di condizioni internazionali delle quali
si invochi il mutamento con un ritorno parziale o totale alle
corrispondenti condizioni antecedenti, perchè risultano pericolose
per la pace del mondo, ci troviamo di fronte a disposizioni dei
Trattati di pace che sono state già applicate e dalle quali è de¬
rivato, nei rapporti fra gli Stati che si sono combattuti e rappa¬
cificati, un nuovo assetto territoriale.
( 51 )
LA REVISIONE DEI TRATTATI
427
Delle prime clausole è più rapidamente evidente la insoste¬
nibilità ed a quelle si riferiscono in primo luogo le continue
proteste germaniche; quelle dell’Ungheria esposte, in quanto si
riferiva alla intangibilità delle condizioni internazionali e ai vin¬
coli imposti alla sua libertà costituzionale in una parte del volume
teste pubblicato da quel governo col titolo “ Giustizia all’ Unghe¬
ria „ ; e le proteste bulgare di cui si è fatta interprete pur di
recente la Unione Bulgara “ Otetz Paissy „, dimostrando la evi¬
dente insostenibilità di sanzioni penali applicate indefinitamente
ad intere nazioni.
Tri quanto si riferisce invece al mutamento invocato delle
condizioni create dai Trattati di pace, cioè dell’ assetto territoriale
nuovo sostituito all’antico, è evidente che la revisione non può
ritenersi ancora matura. Il mutamento di giudizio nella coscienza
del mondo civile poteva completarsi rapidamente rispetto alle
clausole di applicazione continuativa limitatrici della sovranità
dei vinti; ma non potrebbe effettuarsi che dopo una lunga espe¬
rienza di immutabilità dello spirito delle popolazioni contestate
nonostante i mutamenti della sovranità territoriale, nel secondo
caso. Ciò era riconosciuto recentemente anche da un ottimo e
patriottico giornale bulgaro “ La Bulgarie „, giudicando la mozione
della u Unione Bulgara „. Dopo aver affermato che le sanzioni
penali applicate ad interi popoli non possono costituire che una
minaccia per la pace, quel giornale soggiungeva considerando le
mutilazioni territoriali : “ Non vi possono essere Trattati eterni ;
soltanto gli atti basati sulla giustizia e la libera volontà dei con¬
traenti presentano elementi di durata; mancando tali fattori, o
presto o tardi viene il giorno nel quale le modificazioni diven¬
tano inevitabili E soggiungeva : “ Tutto ciò che la ragione uma¬
na può intraprendere su questo terreno, è la preparazione di una
evoluzione morale sviluppante, senza urti e senza conflitti, 1’ opi¬
nione favorevole a tali mutamenti che il tempo solo potrà matu¬
rare
Perchè ciò avvenga molto tempo deve trascorrere e gli anni
sono giorni nella vicenda storica di tali questioni. Ma anche in
ciò un fattore pur lento ma irresistibile sarà il mutamento che
si va compiendo nella psicologia collettiva di quelli che sono
stati avversari e il prodursi fra loro di nuovi elementi di attra-
428 E. CATELLANI - LA REVISIONE DEI TRATTATI (52)
zione e di ripulsione. Così, giudicando i nuovi accordi del 1929
e del 1930 circa le riparazioni, si esprimeva Sir Charles Addis
che vi ebbe parte molto importante: tt Di interesse più notevole
e più vitale degli stessi termini dell’ accordo è il nuovo spirito
del quale tale accordo è stato una manifestazione. E se noi para¬
goniamo il timore, lo sdegno e 1* avversione che dominavano
quando il Trattato di Versailles fu stipulato, col sentimento pre¬
dominante ora fra i popoli, possiamo considerare con buona spe¬
ranza le prospettive dell’ avvenire „ (*)•
(1) John W. Wheeler - Bennett and Hugh Latimer.
Information on thè Reparation Settlement. Being thè Background
and History of thè Young IMan and thè Hague Agreeuients. 1929-30.
With a Foreword by Sir Charles Addis. London. Alien and Unwin. 1931.
T611
(Licenziate le bozze per la stampa il giorno 20 marzo 1931)